Tributi in genere

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Ravvedimento operoso parziale – Inammissibile – Cassazione – Sentenza 22330 del 13/9/2018

Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che «in tema di sanzioni amministrative per , violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 19017 del 24/09/2015)

Illustrazione Vettori di Vecteezy

ENTRATE LOCALI – Potestà regolamentare dei Comuni – Limiti e funzione – Cassazione – SS.UU. – Sentenza 20681 del 9/8/2018

mentre le Regioni sono poste su di un piano di assoluta pariteticità con lo Stato, gli enti locali minori esercitano un potere regolamentare ai sensi dell’art. 117, comma 6, della Cost. e dell’art. 52 del D.Igs n. 446 del 1997, cioè attraverso una fonte normativa sub primaria. Infatti pur essendo in presenza di un regolamento che può essere emanato anche in assenza di una legge di autorizzazione, detto potere subisce evidenti limiti, in quanto in ogni caso deve tenere conto dei vincoli finanziari e delle altre importanti novità contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (artt. 149 – 269), approvato con D.lgs 18 agosto n. 267 che detta disposizioni in materia di finanza propria e derivata. In ogni caso, a mente del novellato art. 119 Cost., le risorse economiche devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a ciascun ente ed ovviamente queste  non possono che essere costituite da risorse proprie e da tributi che detti enti sono legittimati ad istituire in armonia con i principi della Carta fondamentale, di coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario e, soprattutto, nel rispetto dei vincoli comunitari.

 

IN ARGOMENTO:

“Regolamento Comunale può essere disapplicato quando eccede i limiti di legge, (ex multis: Cass. 18108/2016) ma il presupposto di legge del canone OSAP appare qui rispettato, posto che esso si individua nella occupazione di un suolo pubblico che in questo caso senz’altro sussiste. TOSAP e COSAP, sebbene il secondo abbia sostituito la prima, per giurisprudenza pacifica hanno natura diversa perché la prima è un tributo e la seconda è un corrispettivo per l’occupazione di spazi (Cass. s.u. n. 61/2016; v. anche n. 12167/2003) che trova la sua compiuta ed autonoma disciplina nel Regolamento adottato dal Comune (art. 53, d.lgs. 446/1997).”

Tax Vectors by Vecteezy

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Atto non impugnato – Rimborso – Non spetta – Cassazione – Ordinanza 20367 del 31/7/2018

Trova dunque applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 672) secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione».

Ciò comporta che qualora (come nella specie) il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, «ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione.

TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Notifica a mezzo raccomandata a.r. – Relata – Non necessita – Cassazione – Ordinanza 16166 del 19/6/2018

la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta direttamente per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Detta modalità è anche espressamente prevista dall’art. 1, comma 161 della 1. 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli enti locali e questa Corte ha più volte avuto modo di osservare che, laddove sia prevista detta forma di notificazione, trovano applicazione le norme del regolamento postale (nella fattispecie il d.m. 1 ottobre 2008) concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata consegnata il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15135).
Nella fattispecie in esame la contribuente, ricevuta la consegna dell’atto impositivo, lo ha impugnato nei termini facendo valere in dettaglio le proprie difese che postulano la puntuale conoscenza dell’atto medesimo.

TRIBUTI IN GENERE – Garante Privacy – Accesso Civico – Parere del 14/6/2018 – Limiti

In tale quadro, con riferimento ai predetti documenti – considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti dai quali è possibile ricostruire la «posizione tributaria dei [..]contribuenti e, di conseguenza, [la] loro situazione economica personale» – si ritiene, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia (Provv. del 30 novembre 2017, n. 506, doc. web n. 7316508), che l’amministrazione abbia correttamente negato l’accesso civico, in quanto la relativa ostensione potrebbe comportare ai controinteressati ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. A ciò si aggiunga che deve essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità riposta dai contribuenti nei confronti dell’amministrazione e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).