Tributi in genere

ALTRE ENTRATE – Sanzioni CDS – Statuto del contribuente – Limiti di applicazione – Cassazione – Ordinanza 14368 del 5/6/2018

“Conviene premettere che la legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica, in ragione di quanto stabilito nell’art. 17 ed in relazione all’ambito di applicazione dell’intero testo, all’azione dei concessionari finalizzata all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi, e non quando i concessionari medesimi operino per la riscossione delle sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada, in quanto, in tale situazione, le norme dell’ordinamento tributario sono applicabili solo se espressamente richiamate e nei limiti di tale richiamo (Cass. 19377/2011).”

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Indisponibilità dell’azione tributaria – Corte Conti Lombardia – Parere 140 del 9/5/2018

“Secondo l’impostazione dottrinaria e giurisprudenziale tradizionale, nel nostro ordinamento vige il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in primo luogo quale corollario del principio di legalità, in connessione quindi alla natura vincolata dell’azione amministrativa in materia tributaria. Tale assunto si fonda sull’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Pertanto, secondo questa impostazione, la necessaria previsione dell’obbligazione tributaria in disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l’Ente impositore, comporta il necessario esercizio, da parte di quest’ultimo, dei poteri conferitigli, senza esercizio alcuno di discrezionalità. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge.”

CONFORME:

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Concessionario riscossione – Legittimazione – Cassazione – Ordinanza 11514 del 11/5/2018

in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017).

TRIBUTI IN GENERE – Cassazione Sez.UU. – Sentenza 10266 del 27/4/2018 – Firma digitale – Formato – Valido anche il pdf

Tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell’UE) comportino in via esclusiva l’uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE e la normativa interna certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>. Addirittura, nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard PAdES (artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., d.P.R. 16/02/2016, n. 40), mentre la giurisprudenza amministrativa riconosce la validità degli standards dell’UE tra i quali figurano, come già detto, sia quello CAdES, sia quello PAdES (Cons. Stato, n. 5504/2017, cit.).

ACCERTAMENTO – Cassazione – Sentenza 7608 del 28/3/2018 – Ravvedimento – Precluso se atto già notificato

“invero, la disciplina dettata dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 regola l’istituto del cd. ravvedimento operoso che, collocato nell’ambito del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, connota di efficacia premiale comportamenti del contribuente che, riconoscendo di essere incorso nella violazione di una norma tributaria, formale e/o sostanziale, si adoperi per eliminare gli effetti della sua condotta, riconoscendone l’antigiuridicità. L’art. 13 del d.lgs. n. 472 cit., con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi l’operatività dell’istituto agevolativo, che, come si è detto, consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate.”