Tributi in genere

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ICI – Cassazione – Ordinanza n.26644 del 10/11/2017 – Accertamento – Motivazione – Allegazione delibere – Non necessita

“Così quanto, in particolare, alla destinazione urbanistica del terreno; all’indice di fabbricabilità; alla superficie concretamente edificativa e, pi in Ric.n.27238/13 rg. – Ud.del 3 ottobre 2017 st. generale, a tutti gli elementi incidenti sulla determinazione della base imponibile. La stessa ricorrente cita giurisprudenza di questa corte di legittimità in materia di Ici (Cass. 13105/12), secondo cui non necessitano di materiale allegazione all’avviso di accertamento gli atti a contenuto normativo (anche secondari, quali le delibere ed i regolamenti comunali) che debbono reputarsi giuridicamente noti per effetto dell’adozione delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.”

“in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”

TRIBUTI LOCALI – Cassazione – SS.UU. – Sentenza n.24965 del 23/10/2017 – Ingiunzione fiscale – Giurisdizione

“La giurisprudenza di questa Corte, in ordine al riparto di giurisdizione, ha affermato che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.). (ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013) Rimane tuttavia aperto il problema dell’individuazione del giudice davanti al quale proporre l’opposizione al precetto ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte all’atto di precetto, Ric. 2016 n. 18372 sez. SU – ud. 26-09-2017 -4- deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.”

NOTIFICHE accertamenti – Raccomandata a.r. – Non necessita relata di notifica – Cassazione – Ordinanza 22899 del 29/9/2017

“in tema di notificazione di atti tributari, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere apposita relata di notifica

…la disciplina delle notifiche a mezzo posta è dettata in funzione del perseguimento del risultato utile di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che eventuali vizi del procedimento notificatorio rimangono sanati, in virtù del principio generale di conservazione, laddove la notifica, se pure viziata, abbia comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (ex art. 156 cod. proc. civ. ).”