Parte ricorrente, anche attraverso la memoria, sollecita la revisione del suddetto orientamento, ma le considerazioni addotte non appaiono all’uopo convincenti. Quelle che tendono a ricondurre l’occupazione allo Stato risultano, infatti, non in linea in primo luogo con la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (cfr., tra le molte, più di recente, Civile Sent. Sez. 5 Num. 8869 Anno 2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2014, presupposto interpretativo condiviso da ultimo anche da Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l’interpretazione di questa Corte dell’art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l’esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass. sez. 5, 6 agosto 2009, n. 18041), nel caso di specie non risultando quindi pertinenti i richiami di parte ricorrente alla giurisprudenza che riconduce allo Stato l’occupazione quale ente appaltante delle opere di realizzazione autostradale. Non può, peraltro, condividersi la configurazione della Società Autostrade unicamente come longa manus dell’ente concedente, nel caso di specie l’Anas, inteso dalla ricorrente come ente riconducibile allo Stato soprattutto in relazione alla sua natura giuridica di Amministrazione autonoma al tempo dell’affidamento delle opere in concessione, non potendo invero non condividersi quanto specificamente evidenziato nelle succitate pronunce del 2017 di questa Corte riguardo al fatto che la Società Autostrade, titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, ne ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione.
CONFORMI:
- Sentenza del 24_09_2021 n. 1034 – Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sezione_Collegio 1
- (TOSAP) Ctp Torino – Sentenza 702 del 9/8/2021
- (COSAP) Cassazione – Sentenza 16395 del 10/6/2021
- (TOSAP) CTR Piemonte – Sentenza 16/2 del 14/1/2021
- (TOSAP) Civile Ord. Sez. 6 Num. 20974 Anno 2020
- (COSAP) Tribunale_Parma_678_2020
- (TOSAP) Ctp_pu_70_2020
- (COSAP) Cda_Aq_5_2_2020_autostrade
- (COSAP)Sentenza Tribunale Bologna 20828_27_11_2019
- (TOSAP) Civile Sent. Sez. 5 Num. 28341 Anno 2019
- (COSAP) CdA_Roma__6261_17-10_2019
- (TOSAP)Civile Ord. Sez. 6 Num. 18385 Anno 2019
- (COSAP)Tribunale_Aq_607_2019 CdA – 4/4/2019
- Sentenza del 12/12/2018 n. 1177 – Comm. Trib. Reg. per l’Abruzzo Sezione_Collegio 5
- (COSAP) Sentenza Tribunale Ferrara COSAP Sentenza n. 767:2018 pubbl. il 31/10/2018
- Sentenza del 24_04_2018 n. 483 – Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione_Collegio 6
- COSAP autostrade_Corte Appello Firenze n. 2611-2017
- Civile Sent. Sez. 5 Num. 11689 Anno 2017
- Civile Sent. Sez. 5 Num. 11886 Anno 2017
- Civile Sent. Sez. 5 Num. 11688 Anno 2017
- Ctp_sp_sez_II_22_4_2005
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