Senza regolamenti occupazione di suolo implicita nell’autorizzazione pubblicitaria

Le disposizioni normative richiamate delineano un unico procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari (insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose) nell’ambito del quale l’amministrazione competente accerta la compatibilità dell’iniziativa privata con gli interessi pubblici coinvolti quali definiti dal codice della strada e in ragione degli ulteriori vincoli e limitazioni preventivamente individuati in atti regolamentari o di pianificazione, anche eventualmente connessi all’occupazione di suolo pubblico che l’impianto pubblicitario collocato su pubbliche strade comporta.

Qualora, invece, gli atti normativi secondari – che nel singolo Comune disciplinano la materia dell’attività pubblicitaria – nessun vincolo o limitazione prevedano per la concessione dell’occupazione del suolo pubblico, detta facoltà (di occupare) è implicitamente consentita in conseguenza dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, per l’ineludibile collegamento al suolo dell’impianto autorizzato.

Immobili religiosi esenti se trattasi di abitazioni dei membri della comunità

Questa Corte già in passato ha statuito che l’esenzione in esame, prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all’art. 16 lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all’abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un’attività non commerciale, ma diretta alla “formazione del clero e dei religiosi”

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La tariffa base del canone unico è aumentabile ma i coefficienti richiedono adeguata istruttoria

Infatti la determinazione da parte di ciascun Comune italiano dell’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione non può considerarsi indipendente dai relativi complessivi equilibri di bilancio. La situazione di equilibrio finanziario, che almeno tendenzialmente deve essere perseguita ex art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte di ciascun ente locale, deve tener conto delle entrate complessive in base a tutti i diversi sei Titoli secondo cui esse sono articolate a norma dell’art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000, così come delle spese complessive articolate in quattro distinti Titoli dalla medesima norma. Il fatto che i Comuni di Roma o Bologna possano aver determinato, in misura inferiore rispetto al Comune di xxx , l’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione può ben dipendere dal maggior gettito delle entrate tributarie di cui al Titolo I (ad esempio, a titolo di ICI), o dalla maggior quantità di trasferimenti erariali ricevuti di cui al TITOLO II; od ancora, dalle minori spese in conto capitale o per rimborso prestiti a proprio carico in base, rispettivamente, ai Titoli II e III. Una mera comparazione dell’importo della tariffa-base del canone unico patrimoniale per l’occupazione fra comuni italiani diversi, effettuata – così come nel caso di specie – in modo avulso dalla considerazione dei complessivi equilibri di bilancio di ciascuno degli enti locali messi a paragone, è quindi del tutto inconferente ai fini della dimostrazione di un vizio di eccesso di potere per discriminazione, abnormità, irragionevolezza o mancanza di proporzionalità.

COSAP – Niente iscrizione a ruolo senza previo titolo esecutivo

Di conseguenza, si è condivisibilmente ritenuto che il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall’art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, è subordinato – dall’art. 21 del citato d.lgs. e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. E’ quindi evidente che l’Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica.

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TARI – Legittimo l’accertamento non preceduto da contraddittorio

… Nel caso di specie, la TARI è un tributo non armonizzato e non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo neppure in relazione a norme nazionali. Riguardo all’avviso bonario, si rileva che le norme sulla TARI (l. 147/2013 e Regolamento del Comune di ___) non prevedono alcun obbligo di invio di avviso bonario. Il suddetto Regolamento prevede che il Comune provveda a compilare un prospetto di liquidazione (art. 15) e che, in caso di mancato versamento del tributo, venga inviato al contribuente un sollecito di pagamento, seguito (in mancanza di adempimento) da un formale atto di accertamento (art. 18). Pertanto, il procedimento adottato dal Comune di ___ è del tutto conforme alla normativa di riferimento e, di conseguenza, è legittimo e fondato.