IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE – Dimora abituale e residenza anagrafica – Necessaria compresenza di entrambi i requisiti

…la norma di riferimento per il caso di specie avrebbe dovuto essere non l’art.8, comma 2, del d.lgs. 504/1992 -a cui la CTR ha fatto riferimento, errando, come norma di esenzione condizionata al requisito della residenza o, in alternativa, della stabile dimora- bensì quella dell’art.13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Rispetto a quest’ultima, si è statuito: “In tema di IMU, l‘esenzione prevista per la casa principale dall’art.13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Sez. 6 -5, ord. n.4166 del 19/02/2020).

Al giudice ordinario la controversia per il CANONE UNICO sulle antenne poste in patrimonio indisponibile

Ritenuto che l’interpretazione dei contratti sottesi – espressamente definiti come contratti di locazione- spetti al Giudice Ordinario, il quale soltanto potrà dunque esprimersi sulla natura degli stessi; che, in ogni caso, ove si ritenga sussistere un rapporto concessorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, a fronte della effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1 comma 831-bis della L. 27/12/2019, n. 160, nessuna discrezionalità potrebbe sussistere in capo all’amministrazione sull’applicazione del canone in questione, con la conseguenza che la posizione giuridica vantata sarebbe quella di diritto soggettivo; che, quindi, vertendo la presente controversia sul quantum dei corrispettivi dovuti da parte ricorrente in virtù della stipula dei contratti di locazione suindicati e/o sul corretto ammontare del canone concessorio, sussiste comunque nella presente controversia la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza degli effetti, ai sensi dell’art.11 c.p.a;

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IMPOSTA SOGGIORNO – Omesso riversamento – Dirimente il Regolamento Comunale per configurare l’eventuale peculato

Se è vero che l’art. 358 cod. pen. attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, è imprescindibile l’esame dei caratteri qualificanti dell’attività in concreto svolta dai soggetti per definirla pubblico servizio e, altresì, che tale attività non si concreti in semplici mansioni di ordine o si esaurisca in attività di prestazione d’opera meramente materiale e che non si esaurisce nella mera destinazione, a finalità pubbliche, delle somme riscosse.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Dovuta per le esposizioni pubblicitarie all’interno del centro commerciale

Massima:  Lo spazio destinato a centro commerciale va qualificato come luogo “aperto al pubblico”, ancorché la proprietà dell’area possa stabilire particolari condizioni per l’accesso. Per tale ragione coloro che gestiscono un’attività all’interno di un centro commerciale devono pagare l’imposta comunale sulla pubblicità, se espongono una targa in corrispondenza dell’esercizio o altre pubblicità.

 

IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE – Agevolazione – Residenza anagrafica e dimora abituale – Necessitano

Massima:

L’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, prevede che «Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta, che ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo devono dimorarvi stabilmente, ma risiedervi anche anagraficamente. Trattandosi di norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione (Corte di cassazione sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011; Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 242), non è consentita un’interpretazione che pretenda di estendere l’agevolazione in esame alle ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti comuni. Ciò che consente di usufruire del predetto beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell’immobile per il quale si richiede l’agevolazione, derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale.