IMU – Soggettività di imposta – Fondo comune di investimento – Esclusione – Società di gestione del fondo – Sussistenza

La società di gestione di un fondo comune di investimento deve essere considerata soggetto passivo dell’IMU, essendo, di conseguenza, tenuta ad eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali. Ciò in quanto il fondo, in assenza di una propria struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, non può configurarsi quale autonomo soggetto di diritto; trattasi infatti di un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di soggetti, che è gestito da una società la quale gode della titolarità formale dei beni facenti parte del fondo in ragione dell’attività di investimento che deve svolgere nell’interesse dei partecipanti.

Riferimenti normativi: D.l. n. 23/2011, art. 9; D.Lgs. n. 58/1998, art. 36.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n. 16605/2010.

RIFIUTI – TARSU dovuta dal concessionario del servizio delle aree di sosta

…con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune…

CONFORMI:

RIFIUTI – TARSU – Aree di sosta in concessione – Dovuta – Cassazione – Ordinanza 19739 del 12/7/2021

 

CANONE UNICO – Gli Enti sono tenuti ad applicare la riduzione ad un quarto delle tariffe di occupazione del sottosuolo

Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Provincia non vanta una potestà discrezionale di graduare ad libitum le tariffe secondo criteri propri, determinati arbitrariamente, dovendo esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei principi posti dall’art. 1, co. 816, della legge finanziaria del 2019 e dei principi dell’ordinamento a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da FER, che sono a fondamento di una tariffa standard, cioè di una tariffa ordinaria.

Pertanto, la Provincia di Foggia, al fine assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, avrebbe dovuto, innanzitutto, recepire il prescritta tariffa annua standard di € 30,00 per le occupazioni soprassuolo e di € 7,50 per le occupazioni del sottosuolo; solo ed esclusivamente nel caso in cui tali tariffe di legge non avessero garantito un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal CUP, avrebbe potuto legittimamente aumentare – in modo proporzionale – la prescritta tariffa standard annua rispetto a tutte le varie tipologie di occupazione – nessuna esclusa né esentata – così da garantire l’invarianza del gettito.

L’oggettiva esigenza di assicurare l’invarianza del gettito non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al CUP, ma deve proporzionalmente incidere su tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento.

ICI/IMU – Esenzione – Utilizzo per lo svolgimento di compiti istituzionali – Previa condizione che il bene sia anche posseduto dall’ente che svolge l’attività

Massima:

In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l’agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall’ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nel caso di specie la CTR ha rilevato che sulla base di un contratto di comodato, l’immobile oggetto del giudizio non era utilizzato direttamente dalla Fondazione che chiedeva l’esenzione dell’ICI ma era utilizzato da una cooperativa esercente il “commercio etico equo solidale”, attività coerente con quella svolta dalla Fondazione, o comunque coerente con i suoi fini istituzionali, ma svolta da altro soggetto diverso dal possessore e proprietario del bene, circostanza che preclude l’agevolazione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 7, d. lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 13691/19.

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IMPIANTI PUBBLICITARI – Non si forma il silenzio-assenso se l’istanza è incompleta

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, costituisce principio generale consolidato in materia che “per la formazione dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso è sufficiente il decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza senza una risposta dell’amministrazione solo se l’istanza sia assistita da tutte le condizioni e dai presupposti richiesti dalla legge per poter essere accolta <<Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 876>>. (…) In conclusione, il decorso del termine per il silenzio-assenso si ha solo qualora la domanda sia assistita da tutti i presupposti, di fatto e di diritto, perché l’Amministrazione possa provvedere, dal momento che esso si pone come co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria, al solo fine di colmare l’inerzia della p.a.” (Cons. St., sez. V, n. 428/2019).