canone unico

CANONE UNICO – La nuova tariffa “antenne” in vigore dal 31/7/2021

Osserva preliminarmente il Collegio che la novella legislativa di cui all’art. 40 comma 5-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 29/7/2021 n. 108 è stata introdotta con la legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/7/2021 n. 181 ed in vigore dal giorno successivo ossia il 31/7/2021 (cfr. art. 1 comma 8 della legge di conversione).

Detta disposizione ha portata innovativa e, in assenza di un’esplicita previsione normativa al riguardo, è priva di valore retroattivo e non può applicarsi alle fattispecie originatesi prima della sua entrata in vigore. Essa è infatti priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato (cfr. Corte di Cassazione, sez. unite civili 21/1/2021 n. 2061) non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, né proponendosi la novella di operare un’interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene – in modo appunto innovativo – a introdurre un regime tariffario fisso e predeterminato (pari a 800 €) ancorato al singolo impianto insistente sul territorio, privando gli Enti locali di uno spazio discrezionale al riguardo: l’art. 1 comma 831-bis delinea una disciplina speciale “su misura” per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831.

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RISCOSSIONE COATTIVA – Equiparazione tra ingiunzione e cartella esattoriale

L’equivalenza funzionale tra l’ingiunzione e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l’ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata) e dall’art. 15, comma 8-quindecies del D.L. 278/2009 (conv. in legge 102/2009) in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada. Ad avviso del Collegio, dunque, le previsioni normative in materia di attuazione delle procedure cautelari ed esecutive, di cui al d.P.R. n. 602/1973, devono essere rispettate anche a seguito della notifica dell’ingiunzione fiscale.

NOTIFICHE per compiuta giacenza solo con prova della ricezione della seconda raccomandata

alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.10012 del 2021, alla stregua dei quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall’art. 8 L.n.890 del 1982, ivi incluso l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale,  mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza  effettiva, dell’atto notificando stesso”.

IMU/ICI – Accertamento sulla base delle risultanze catastali – Vendita dell’immobile – Esibizione del rogito – Rileva – Annullamento

Massima:

In materia di Imu non è dovuta l’imposta richiesta dal Comune che ha tenuto conto unicamente delle risultanze catastali che hanno un rilievo esclusivamente fiscale e non una portata civilistica che si rinviene invece nei registri immobiliari e negli atti notarili di trasferimento delle proprietà, ove il contribuente dimostri con atto notarile la previa avvenuta vendita dell’immobile oggetto dell’imposta. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt, 1, 2, 3 d.lgs. 504/1992.

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In caso di locazione parziale della prima casa non è dovuta l’IMU

Al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 1 del 1994), la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. È quindi possibile affittare parzialmente, non integralmente, l’immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. La locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l’Imu. Peraltro, con sentenza n. 19989 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.