Il distacco delle utenze e la fine della locazione dell’autorimessa non sono sufficienti per non pagare la TARI

dall’allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l’immobile (autorimessa) insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono né la risoluzione del rapporto di locazione né il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie – ha correttamente considerato che l’impossibilità per il locale (nella specie, una autorimessa) di produrre rifiuti per sua natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Home illustrations by Storyset

Dovuto il rimborso IMU in caso di immobile occupato abusivamente e non sgomberabile

Se gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell’I.M.U. questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi. È necessario, pertanto, adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale, in una situazione di fatto come quella descritta nella presente vicenda, il proprietario dell’immobile occupato abusivamente non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica per cui l’applicazione dell’imposta con simili presupposti sarebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. poiché, per ragioni non dipendenti dalla volontà del soggetto passive dell’imposta, mancherebbe in concreto quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale.

IMU – Ente non commerciale – Esenzione – Condizioni – Requisiti oggettivi e soggettivi

La Commissione Tributaria Regionale (affermando che l’attività istituzionale della Fondazione consiste nell’operare nel campo della tutela della salute e della medicina riabilitativa e che si tratta di un ente non commerciale che – quanto al requisito soggettivo – svolge all’interno dell’immobile una delle attività indicate nell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 fra le quali quelle assistenziali, sanitarie e di ricerca scientifica (quali risultano dallo Statuto della fondazione), attività che devono essere svolte con modalità non commerciali perché la distribuzione di utili è vietata dallo Statuto e che – quanto al requisito oggettivol’immobile è utilizzato direttamente dall’Ente) si è attenuta ai suddetti principi laddove, con riferimento al cd. requisito soggettivo ha evidenziato la natura non commerciale dell’ente in quanto non distribuisce utili come si deduce dallo Statuto (evidentemente allegato dalla parte contribuente la quale dunque ha assolto il relativo onere della prova) mentre con riferimento al requisito oggettivo ha evidenziato che all’interno degli immobili in questione si svolgono attività assistenziali e sanitarie.

Magazzini, collegati alle attività produttive per stoccaggio materie prime e prodotti finiti, esenti da TARI

  • TAR CAGLIARI SENTENZA 893 DEL 31 12 2021
  • va mantenuta la differenziazione fra rifiuti industriali e urbani nell’ambito della gestione dell’attività produttiva-industriale, non essendo ammissibile una impostazione “soggettivistica” di “attrazione” di tutti i rifiuti ad una unica Categoria, quella industriale;

  • anche le aree/superfici destinate a “magazzini, collegati alle attività produttive” (per stoccaggio materie prime e prodotti finiti) , debbono essere incluse nei rifiuti “industriali”;

  • spetta l’ esenzione integrale del tributo (quota fissa e variabile) per spazi ove si svolgono propriamente attività industriali e superfici strettamente connesse alla produzione;

Marketing illustrations by Storyset

Diniego legittimo se la collocazione del mezzo PUBBLICITARIO genera distrazione alla guida

Ciò anche in relazione alle caratteristiche di illuminazione notturna (cfr. fotografia doc. 13 di parte resistente), e con riguardo al fatto che l’insegna medesima è situata in prossimità di una corsia di accelerazione, ovvero in un punto in cui l’assenza di fattori di distrazione assume speciale rilievo, sia per coloro che si immettono sul R.A. 05, sia per quanti lo stanno già percorrendo. Peraltro, proprio la collocazione e l’orientamento, come innanzi descritti, precludono alla “insegna” di che trattasi di assolvere alla funzione tipica di individuazione i locali dell’impresa.