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IMU comunque dovuta dal proprietario per il terreno occupato abusivamente

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che nella specie
l’occupazione abusiva del terreno e quindi il non possesso dello stesso da parte della contribuente non può essere assoggettato ad IMU in quanto privo dell’effettivo possesso dell’immobile che è il presupposto dell’imposta; difatti il terreno di proprietà della contribuente in realtà è stato abusivamente occupato e recintato da due società proprietarie di terreni confinanti, tanto che la contribuente ha dovuto agire con una azione di rivendicazione – ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente non fosse tenuta al pagamento dell’IMU pur essendo proprietaria del terreno.

PUBBLICITA’ – Dovuta l’imposta in assenza di apposita cessazione

L’art 8, comma 3, del d.lgs n. 507 del 1993 in particolare dispone che :” La dichiarazione della pubblicita’ annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche’ non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicita’ si intende  prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Nella specie non è contestato che la contribuente, dopo aver provveduto a dichiarare i mezzi pubblicitari, non ha poi presentato alcun dichiarazione di cessazione

SULL’ ARGOMENTO:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cessazione dei mezzi pubblicitari – Rassegna giurisprudenziale

 

TIA – Il concessionario del servizio RIFIUTI può legittimamente affidare in concessione le attività di accertamento e riscossione

pertanto, la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, del tributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordava alla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così che non sussiste la denunciata nullità dell’affidamento in concessione che è stato operato dalla società (cd. in house) costituita dal Comune (proprio) per la gestione di detto servizio.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Cartella esattoriale ed ingiunzione impugnabili solo per vizi propri

Principio in base al quale (con riferimento all’articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.

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TARSU – L’autosmaltimento dei RIFIUTI non comporta l’esenzione dal tributo

in relazione alla presunzione (iuris tantum) di produzione di rifiuti urbani posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1, cit. (v.Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) la Corte ha, poi, rilevato, da un
lato, che il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), – indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali) e, per di più, del potere di assimilazione spettante all’Ente locale, – e, per il restante, che, ai fini della tassazione, «non rileva il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione» (così Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461);