IMPOSTA PUBBLICITA’ – Commissioni Tributarie – Anno 2001 – Rapida rassegna giurisprudenziale
Sentenza del 19/10/2000 n. 240 – Comm.Trib. Prov. Milano – Sezione XXXVI
Intitolazione: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Accertamento – Imposta sulla pubblicità – Avviso di accertamento contenente il tipo di pubblicità, la località di esposizione, le tariffe ed i mq. di superficie tassabile – Validità -Sussistenza – Elementi per l’instaurazione del contraddittorio – Sussistenza Massima: E’ valido l’avviso di accertamento di imposta sulla pubblicità dalla quale si rilevano, anche se in modo conciso, il tipo di pubblicità, la località di esposizione, le tariffe ed i mq di superficie tassabile: anche se in modo stringato sono indicati tutti gli elementi per poter instaurare un contraddittorio. |
Sentenza del 05/02/2001 n. 7 – Comm.Trib. Prov. Caltanissetta – Sezione III
Intitolazione: Imposta comunale pubblicità e affissioni – ambito di applicazione e presupposti.- Imposta comunale pubblicità e affissioni – Pubblicità installata in luoghi pubblici o aperti al pubblico – Ammissibilità Massima: I messaggi pubblicitari sono tassabili ai sensi dell’Art. 5 D. Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507 anche se non installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ma lo sono in luoghi in cui sono percepibili da questi ultimi (nel caso:insegne luminose e di grandi dimensioni poste in area recintata da ringhiera in ferro e quindi visibili dall’esterno da un numero indeterminato di possibili acquirenti; vedi; cass. sez. 1 n. 9580 del 15 novembre 1994) |
Sentenza del 07/03/2001 n. 64 – Comm.Trib. Prov. Milano
Intitolazione: Imposta comunale pubblicità e affissioni – Determinazione dell’imposta e del diritto-tariffa – Art. 7 D.Lgs.507/1993 – Computo della superficie imponibile per la imposta sulla pubblicità – Minima figura piana geometrica Massima: Ai sensi dell’art.7, D.Lgs.507/1993, deve assoggettarsi a prelievo solo il rettangolo in cui compare la scritta pubblicitaria e non tutto il pannello (detto anche fascione) in cui compare una scritta o un disegno. Non a caso la norma parla di “minima” figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario, in sintonia con la ratio della disciplina che intende tassare la comunicazione al pubblico e non anche il supporto strumentale di essa. |
Sentenza del 11/06/2001 n. 19 – Comm.Trib. Reg. Lazio – Sezione IX
Intitolazione:Imposta comunale sulla pubblicità – Diritto sulle pubbliche affissioni -Soggetti passivi – Solidarietà sussidiaria – Requisiti Massima: L’obbligazione tributaria per la pubblicità e’ a carico in via principale del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e solo, in caso di mancato pagamento da parte di costui, con conseguente sua sottoposizione ad accertamento negativo, va ritenuto responsabile il fruitore del servizio pubblicitario, dandosi così luogo ad un rapporto di solidarietà solo sussidiaria tra datore del servizio pubblicitario e fruitore dello stesso.
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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Corte Costituzionale – Sentenza 557 del 20/12/2000 – D.Lgs.507/1993 art.6.2 – Infondatezza legittimità costituzionale
“Nella fattispecie in esame non può certo considerarsi estraneo al presupposto di imposta, rappresentato dalla diffusione del messaggio pubblicitario, colui che, svolgendo l’attività economica oggetto della pubblicità, dalla pubblicità stessa trae immediato e diretto vantaggio. E ciò, come si è detto, vale ad escludere che la solidarietà passiva a carico di tale soggetto possa risultare lesiva del principio di capacità contributiva garantito dall’art. 53 Cost. . Mentre è appena il caso di aggiungere che alla solidarietà passiva nel senso sopra precisato si ricollegano quali necessari corollari il diritto di rivalsa dell’obbligato solidale nei confronti del debitore principale e il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la diffusione del messaggio pubblicitario avvenga in difformità o, come di fatto possibile, in difetto di un sottostante rapporto giuridico.”