TOSAP – Esenzioni – Interpretazione restrittiva – CTR PG – Sentenza 98 del 30/4/1998

Massima:
L’esenzione dalla tassa sull’occupazione degli spazi pubblici (TOSAP) prevista dall’art.49 D.lgs. 507/93 lett. a) puo’ avere luogo solo allorquando l’occupazione avvenga, per le finalita’ previste dalla norma, da parte del medesimo Ente pubblico proprietario del terreno. Pertanto in ipotesi di occupazione di suolo comunale per l’esecuzione di lavori appaltati da un Ministero (nella fattispecie: demolizione e rifacimento del tetto di un Monastero) e’ dovuto il tributo TOSAP.

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Interpretazioni ministeriali – Corte di Cassazione – Sentenza 11931 del 17/11/1995

INTERPRETAZIONI MINISTERIALI – NATURA – NON SONO FONTE DI DIRITTO

L’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione e il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente, di solito, da Uffici centrali dell’Amministrazione finanziaria), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola nè i contribuenti, nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto. Conseguentemente, a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt.111 Costituzione e 360 codice procedura civile), in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensi’ atti interni della medesima Pubblica Amministrazione, destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici dipendenti, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario.

CONFORMI: