ne deriva che se l’istituzione dell’Autorità portuale costituisce, in ogni caso, la condizione che escluderebbe il potere impositivo dei Comuni, ponendosi dunque come causa di esclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al comma 5 dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, ne segue, per converso, che non solo nelle zone portuali prive di tale Autorità, ma anche nelle aree interportuali, oggetto del presente giudizio, in cui non è in alcun modo prevista la sua istituzione, sussista la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana, trovando correlativamente spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie (cfr. in tal senso Cass. n. 31058/2018);
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