Waste Management Vectors by Vecteezy

L’appaltatore del servizio raccolta rifiuti è tenuto al pagamento della TOSAP per i cassonetti

la società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, svolto utilizzando cassonetti, non ha diritto all’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993.

CONFORME:

Gasoline Vectors by Vecteezy

Con la prova dello smaltimento di residui gassosi nessun prelievo sui RIFIUTI

ne consegue che, nel caso in esame, con riguardo alla documentazione prodotta dalla contribuente, l’attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi di gas, cioè il loro svuotamento dai residui gassosi negli stessi ancora presenti, da parte di impresa specializzata, consiste in un’attività di gestione di rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera n), richiedente specifica autorizzazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa alla mera raccolta di rifiuti.

INFONDATA L’ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLE NORME SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE

In ogni caso, l’eccezione appare anche manifestamente infondata. Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 81, comma 3, Cost. è sufficiente sottolineare che, in applicazione del combinato disposto dei commi 817 e 831 bis, l. n. 160 del 2019, a fronte della soluzione adottata dal legislatore statale con l’introduzione di tale seconda disposizione, viene garantito al Comune di conservare l’equilibrio del gettito pregresso attraverso la modulazione in aumento dei criteri di determinazione dei canoni relativi agli altri tipi di occupazione di suolo pubblico, se del caso anche variando, sempre in aumento e sempre con riferimento alle altre tipologie di occupazione, l’importo della tariffa “standard” prevista dalla legge finanziaria. Parimenti, non si ravvisa alcuna violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza: infatti, la norma statale censurata dal Comune di Vicenza partecipa delle medesime finalità e rationes che caratterizzano, come più sopra visto, la disciplina speciale prevista per gli impianti di comunicazione elettronica (in particolare, d.lgs. n. 259 del 2003).

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ICI/IMU/TASI – Buona fede ed affidamento comportano l’annullamento delle sole sanzioni

La circostanza che per aver omesso i dovuti controlli o altre ragioni sulle quali non compete a questa Commissione indagare, il Comune non abbia contestato i mancati versamenti già dall’anno d’imposta 1996, dal quale l’immobile risulta essere inutilizzato, non costituisce una valida ragione per considerare l’imposta non dovuta anche per il futuro e tanto meno per annullare gli avvisi di accertamento relativi alle annualità ancora accertabili al momento in cui il Comune si è avveduto che le imposte erano state omesse. Pertanto l’ipotesi di affidamento e buona fede risulta accoglibile limitatamente alle sanzioni, come del resto ritenuto dall’Ente locale, che ha già provveduto in tal senso.

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RIFIUTI – Il gettito della TIA,a differenza di quello della TARSU, deve sempre coprire l’intero costo dei servizi

Tale differenza si ripercuote anche sull’entità del prelievo: mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l’intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo, determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993), per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale copertura del costo dei servizi.