Ai fini IMU non bastano i consumi elettrici bassi per disconoscere l’agevolazione per l’abitazione principale

Il Collegio condivide la decisione dei giudici di prime cure, laddove ha ritenuto non superata la prova presuntiva della residenza anagrafica, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del D. Lgs n. 504/1992 per l’abitazione principale, stante che l’esiguità dei consumi dell’energia elettrica appariva giustificata dallo stile di vita del c o n t r i b u e n t e .

Parking Vectors by Vecteezy

PAGA LA TOSAP IL CONCESSIONARIO DELLE AREE DI SOSTA

Questa Corte ha più volta affermato che, nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città ed adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva verificare se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, in tal caso rimanendo integrato il presupposto della Tosap, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal Comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe l’area all’uso pubblico (Cass. n. 17620/2021, n. 16970/2021, n. 18102/2017, n. 11553/2004).

RIFIUTI – Presupposto impositivo – Ente locale – Appalto conferito a soggetto esterno – Illegittimità del tributo – Non sussiste

Massima:

Il presupposto impositivo della tassa di smaltimento dei rifiuti (Tarsu) è costituito dalla mera occupazione e/o dalla mera conduzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, eccetto l’ipotesi di riduzione ossia di esenzione espressamente previsti di regolamenti comunali. L’aver appaltato il servizio da parte dell’ente locale ad una società esterna è irrilevante ai fini del pagamento del tributo, essendo dovuto e obbligatorio ex legge indipendentemente dalla fruizione del servizio di raccolta. (M.F.).

Riferimenti normativi: art. 52 d.lgs. n. 504; Legge n. 147/2013.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12972/2019; CTP Rieti nn. 28 e 120/2020.

NOTIFICA INESISTENTE SE LA FIRMA DI RICEVIMENTO E’ DICHIARATA FALSA DAL TRIBUNALE

Il procedimento di notificazione relativo all’avviso di accertamento Tarsu è da considerarsi inesistente qualora venga dichiarata dal tribunale la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito dell’atto. Conseguentemente la medesima cartella è da considerarsi nulla in via derivata.

Nessuna agevolazione IMU se l’inagibilità dell’immobile non è a conoscenza del Comune

Questa Corte ha di recente affermato che, nell’ipotesi di immobile inagibile, l’IMU  (come l’ICI) deve essere ridotta, in applicazione della disposizione sopra riportata, anche  in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare
i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo  cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al  Comune (Cass., Sez. 6-5, n. 8592 del 26/03/2021).  Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato di avere dichiarato al Comune le condizioni dei capannoni, né che queste ultime, nell’anno di  riferimento, fossero al medesimo note, producendo, anzi, solo anni dopo una perizia giurata
in pendenza di giudizio.