Paline e pensiline bus non utilizzate pagano l’IMPOSTA DI PUBBLICITA’

Ne consegue che le paline e pensiline, manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito
dell’arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario, tornate nella piena disponibilità della Società ricorrente a seguito della disdetta comunicata dalla xxx  possono essere oggetto d’imposizione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle stesse  per veicolare messaggi pubblicitari, in virtù della mera potenzialità pubblicitaria.

RIFIUTI – TARI – Pagano le aree di transito e di deposito dei container

in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l‘occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di
eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale
(Cass. n. 17032 del 2021; Cass. n. 12979 del 2019).

L’ICI si paga anche sull’immobile oggetto di sequestro penale per abuso edilizio

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31783 Anno 2021

in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, o del successivo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal
pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti”.

ICI/IMU – Giacimento – Terreno agricolo o cava estrattiva ? Rileva solo quanto indicato nello strumento urbanistico

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30752 Anno 2021

Vanno pertanto applicati alla fattispecie i principi consolidati secondo cui ciò che assume rilievo ai fini fiscali è lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico che lo conforma. Con riferimento all’adozione del provvedimento di inserimento nel polo estrattivo, che incide per ciò stesso sulle qualità rilevanti ai fini fiscali, la giurisprudenza lo ha ritenuto rilevante anche quando lo strumento urbanistico non si sia concluso con l’approvazione (Cass. 26120/2007; sulla ininfluenza dell’adozione di strumenti attuativi del PRG v. Cass. 23045/ 2016 e Cass. 20817/2017).

Cassazione – Ordinanza 30752 del 29/10/2021

RIFIUTI – Anche in caso di TIA, l’onere della prova per le esclusioni delle superfici, spetta al contribuente

la circostanza che tale norma abbia riguardo alla Tarsu, non ne esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento alla Tia, non solo perché espressiva di una finalità pratica comune all’imposizione ambientale in quanto tale – connotata dall’esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l’effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti – ma anche perché relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per  natura e caratteri distintivi (cfr. Cass. SSUU n. 23114/2015 e SSUU n. 26268/2016, secondo cui la TIA «non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (…)

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30867 Anno 2021