IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI – Provvedimento di rimozione – Impugnabile solo davanti al giudice ordinario

Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (oggi, artt. 6 e 7, d. lgs. n. 150/2011), irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870).

Illegittime le delibere tariffarie TARI adottate oltre il termine per l’approvazione del bilancio – MEF legittimato ad impugnare

Gli atti sono stati dunque adottati in violazione di legge e come tali devono essere ritenuti illegittimi, in relazione alla natura perentoria, secondo giurisprudenza consolidata e condivisibile (cfr., tra le altre, cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 17 luglio 2014 n. 3808), del termine violato.

TAR MILANO – Sentenza 2270 del 18/10/2021

Sulla sede dell’attività sono autorizzabili più INSEGNE DI ESERCIZIO

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non è individuabile una base normativa di un divieto di installazione su edificio aziendale di più insegne di esercizio e diun automatismo ostativo per insegne di esercizio ulteriori rispetto alla prima. Un tale effetto troverebbe “smentita, sia pure a fini tributari” nell’art. 2-bis co.6 del d.l. n. 13/2002, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 75/2002, il cui ultimo periodo prevede una forma di esenzione dal canone in caso di pluralità di insegne: infatti, “in coerenza con il dato normativo, non è peraltro corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l’attività di impresa, tipica dell’insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell’impresa” (Cons. Stato, 29 marzo 2021, n.2587).

Negli accertamenti per i tributi locali, legittima la sottoscrizione mediante indicazione a stampa del soggetto responsabile

Questa Corte ha affermato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (Cass. Sez. 6-5, n. 20628/2017 e 12756/2019). La  giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Cass. 20628 / 2017, 9079/2015) che il citato art. 1, comma 87, è norma  speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29820 Anno 2021 del 25/10/2021

Modalità di prova della costituzione della servitù di uso pubblico della strada e “dicatio ad patriam”

Consiglio di Stato Sentenza 6846 del 12/10/2021

Si tratta di un assunto motivazionale inadeguato a sorreggere la decisione, in quanto la costituzione su una strada privata di una servitù di uso pubblico può avvenire o a mezzo della c.d. dicatio ad patriam, integrata dal comportamento del proprietario di un bene che metta spontaneamente ed in modo univoco lo stesso a disposizione di una collettività  indeterminata di cittadini, producendo l’effetto istantaneo della costituzione di servitù di uso pubblico, ovvero attraverso l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo di maturazione dell’usucapione ventennale.

A fronte, dunque, del sedime stradale privato, la prova dell’esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma presuppone un atto pubblico o privato, provvedimento amministrativo, accordo tra amministrazione e privato, testamento) o l’intervento dell’usucapione ventennale a condizione (in questo caso) della idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico (in termini Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1369; IV, 10 ottobre 2018, n. 5820).