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Le occupazioni con reti di comunicazione pagano solo il prelievo sul suolo

In definitiva, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, l. 160/2019, da un canone unico.

La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.

La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap (recte: canone unico).

Pertanto il pagamento del deposito cauzionale, preteso dal Comune resistente, invocando l’applicazione dell’art. 36 del Regolamento urbanistico edilizio, è illegittimo, al pari del Regolamento ove interpretato nel senso di impedire l’applicazione della disciplina speciale e derogatoria del codice delle comunicazioni elettroniche, che esclude l’applicazione di oneri economici a carico degli operatori di questo settore diversi ed ulteriori rispetto alla Tosap/Cosap.

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TARSU e TOSAP si prescrivono in cinque anni

… deve ribadirsi che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ. (Sez. 5, n. 4283 del 23/02/2010, Rv. 611888 – 01).

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Il Comune non è obbligato a rinnovare la concessione di suolo pubblico

Non sussiste alcuna violazione della normativa di settore (D.Lgs. n. 285/1992, D.P.R. n. 495/1992 e legge n. 124/2017), né dei Regolamenti regionali n. 2/2006 e n. 11/2019, né della L.R. 16 aprile 2015, n. 24, poiché da quelle norme e disposizioni non potrà mai discendere l’obbligo del Comune di autorizzare in deroga quell’impianto, né quello di rinnovare la concessione del suolo pubblico alla ricorrente.

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Esenzione IMU per gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla L R. Abruzzo 96/1996

Massima:

La Legge di Bilancio 27.12.2013, n.147, all’art. 1, co. 707 punto 3/B, integrando l’art. 13 del DL n. 201/2011 ha escluso la tassazione per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.4.2008: in tale definizione sono da ricomprendersi anche gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25.10.1996 e s.m.i. La loro natura di alloggi sociali è confermata altresì dal comma 1, dell’art. 6 della L.R. n. 44/1999 che stabilisce che la Regione “…riconosce la funzione sociale degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” e, pertanto, per gli stessi vige l’esenzione dal pagamento Imu ai sensi dell’art. 13, c 2 lett. b) DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.