Dovuta l’agevolazione IMU anche se non è stata presentata apposita dichiarazione ma lo stato di degrado è già a conoscenza dell’Ente

Quindi, in definitiva, l’orientamento giurisprudenziale consolidato permette l’applicazione della riduzione per inagibilità anche senza che tale situazione sia stata oggetto di dichiarazione IMU nel passato; questo vale nel caso in cui vi sia una documentata conoscenza da parte dell’ente di tale degrado dell’immobile e la prova di tale conoscenza non può intendersi presunta ma, al contrario deve essere resa dal contribuente.

Legittimo il diniego se l’occupazione di suolo pubblico crea intralcio al traffico pedonale o genera assembramenti

non appaiono censurabili, in primoluogo, gli accertamenti e le valutazioni compiuti dalla Polizia locale, in ordine
alla situazione problematica della “zona” in contestazione, laddove, a causa dell’alto flusso pedonale (confermato, come detto, da quanto previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 151 del 04/04/2014), un ingombro del sedime pubblico, finalizzato al consumo da parte degli avventori, reca il pericolo, da un lato, di determinare o aggravare situazioni di potenziale assembramento, e, dall’altro lato, di ostacolare in modo rilevante il corretto flusso pedonale, in una situazione sanitaria generale in cui è opportuno, se non necessario, nell’ottica anche del principio di precauzione, evitare il rischio
di creare possibili fonti di ripresa del pericolo pandemico

Gli impianti pubblicitari inutilizzati pagano la TOSAP

MASSIMA: Tosap – Impianti pubblicitari non utilizzati – Occupazione di spazi ed aree pubbliche • Tassabilità – Sussistenza – Mancato utilizzo del- l’impianto a scopo pubblicitario – Irrilevanza – Cartelloni pubblicitari – Superficie del cartelloni – Irrilevanza – Occupazione del suolo proporzionale al perimetro della “faccia” – Tassabilità” – Artt. 23, 42 e 50 del d 15 novembre 1993, n. 507.

CANONE UNICO – PUBBLICITA’ – La nozione di insegna di esercizio secondo il Consiglio di Stato

Per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974; id. 25 novembre 2013, n. 5586).