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Ante 2020 piattaforme petrolifere soggette alla disciplina ordinaria IMU

Massima:

L’art. 38 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 introduce, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria; diversamente, per le annualità antecedenti al 2020, le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI, come già affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. V, Sent., 24-02-2016, n. 3618) che ha ritenuto esistente la potestà impositiva degli enti locali nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio. Ancorché, infatti, il mare non sia ricompreso tra i beni del demanio marittimo, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili e quindi, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento. L’imposizione comunale sulle piattaforme petrolifere risponde, inoltre, al principio del beneficio. Sono, invece, non tassabili i macchinari ed impianti e le componenti tecniche impiantistiche che ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015 non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile.

Bed And Breakfast Vectors by Vecteezy

Legittime le tariffe TARI per B&B più alte rispetto a quelle residenziali

i Comuni possono stabilire particolari tariffe (nella specie quella relativa all’attività alberghiera senza ristorazione) per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast differente e superiore rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che l’ attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale – ha correttamente assimilato l’attività di bed and breakfast a quella alberghiera, perché da qualificarsi entrambe come imprenditoriali

IMU – Enti non commerciali – Niente esenzione se la retta non è simbolica

La CTR avrebbe dovuto verificare che la retta pagata dagli alunni della struttura non costituisse un contributo inidoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione (Cass., sez. 5, 2173/2012, n. 4502), non potendo assumere rilievo la mera circostanza che la retta coprisse solo una parte dei costi (Cass. n. 14226/2015).

Sulla base delle considerazioni svolte, i criteri che la CTR ha ritenuto soddisfatti nel caso in esame, per quanto sopra evidenziato, non possono ritenersi idonei ad escludere la natura economica delle attività svolta nell’immobile destinato all’esercizio dell’attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova della concreta non distribuzione degli utili e del rapporto retta-costi, il solo regolamento approvato dall’ente.

Outdoor Advertising Vectors by Vecteezy

PUBBLICITA’ – Diniego solo a seguito di istruttoria e adeguata motivazione

Per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, “Ai sensi dell’ art. 3, comma 1, l. 241 del 1990, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall’autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/04/2020, n. 2296; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 13/06/2017, n. 398).

 

La P.A. deve sempre esprimersi sull’ istanza per gli impianti pubblicitari

La circostanza che l’iter procedimentale sia in corso, ancorché in uno stato avanzato, non è completamente satisfattiva dell’interesse attivato dal privato ricorrente, così che il ricorso avverso il silenzio deve essere accolto.

Come noto, infatti, la funzione di detta azione è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (così Cons. Stato, sez. VI., 17 dicembre 2013, n. 6037, cfr. pure Tar Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2017, n.12204).