Linee di indirizzo ANCI/IFEL – ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali

Le straordinarie condizioni imposte dall’emergenza epidemiologica e dai provvedimenti specifici che hanno profondamente modificato la gestione delle entrate comunali pongono gli operatori di fronte a situazioni inedite e alla necessità di intraprendere decisioni difficili.

Inoltre, il perdurare della crisi ha portato ad un’ulteriore proroga al 31 agosto 2021 del termine per la sospensione dell’attività di riscossione coattiva, riguardante sia le notifiche delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali e sia l’avvio delle attività cautelari o esecutive (fermi, pignoramenti, ecc.), operata dal dl n.99/2021 (cd. decreto “Semplificazioni”).

Le considerazioni riportate nelle Linee di indirizzo Ifel/Anacap per la rinegoziazione dei contratti possono costituire elementi di supporto ai Comuni ed alle società affidatarie dei servizi in questione, così da impostare un confronto proficuo ed improntato a canoni di correttezza, buona fede e solidarietà, ai fini della salvaguardia della funzione entrate

TOSAP – AATO e Gestore servizio idrico – Esenzione – Dirimente la convenzione – Cassazione – Ordinanza 17621 del 21/6/2021

per valutare la sussistenza o meno dell’esenzione, occorre esaminare, e interpretare, le clausole  contenute nella Convenzione che regola i rapporti tra l’Autorità d’ambito e il gestore del  Servizio Idrico Integrato.

RIFIUTI – TARSU – Aree di sosta in concessione – Dovuta – Cassazione – Ordinanza 19739 del 12/7/2021

Difatti, si può affermare che la soggezione alla T.A.R.S.U. trova sufficiente giustificazione nella strumentalità delle aree pubbliche – di cui l’affidataria del servizio ha, comunque, la detenzione, sebbene nell’interesse del Comune, per l’assolvimento dei compiti previsti dal contratto di appalto – all’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa

RIFIUTI – TARSU – Tariffe eccedenti limiti copertura costi servizio – Illegittimità – Consiglio di Stato – Sentenza 4567 del 16/6/2021

La natura della TARSU, quale tassa finalizzata, in ragione di una stima tipologica media, a consentire la copertura dei costi dei servizi, non ne consente la gestione come atipica forma di prelievo (come è per un’imposta) sul reddito o sul patrimonio. La necessità di tale parametrazione e il rigoroso vincolo funzionale, così previsti, escludono che un Comune possa determinare le aliquote in libertà, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo ha natura eminentemente tecnica, non “politica”. La ragione risiede nella rilevanza costituzionale degli interessi alla cui tutela è, alla fine, strumentale il servizio pubblico che la tassa è chiamata a finanziare: in primis, la tutela della salute collettiva e dell’ambiente.