Architettura Vettori di Vecteezy

IMU – Immobili Enti ecclesiastici – Esenzione – Presupposti – Sentenza del 4/6/2021 4757/07 – Comm. Trib. Reg. per la Campania

Il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l’immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all’attività effettivamente svolta nello stesso (Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019). Con particolare riferimento al requisito oggettivo, spiega la CTR campana, è necessario che l’ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l’attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta. Nel caso di specie, concludono i giudici napoletani, mentre il requisito soggettivo è rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo, poiché dalla documentazione prodotta non risulta che gli immobili oggetto della controversia siano di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e, più genericamente, alla catechesi ed alla educazione cristiana.

Illustrazione Vettori di Vecteezy

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Cartella esattoriale – Motivazione – Necessita – Cassazione – Ordinanza 16853 del 15/6/2021

Ringrazio l’Avvocato Alessandro Gravina per la preziosa segnalazione

“anche la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa; tuttavia, con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l’avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell’osservanza dell’obbligo dell’Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell’an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall’altro, di delimitare le ragioni dell’Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa.”

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifiche – Perfezionamento – Sentenza del 13/05/2021 n. 1792/21 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale, qualora lo stesso non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza, o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (c.d. CAD) A tal fine non è, infatti, sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Alla luce di tale insegnamento della Suprema Corte (SS. UU. 10012/2021) la CTR lombarda ha confermato le ragioni del contribuente allineandosi alla decisione dei giudici di prime cure. Nel caso di specie, infatti, a fronte della specifica contestazione da parte del ricorrente, dell’assenza di prova dell’avvenuta ricezione della CAD da parte del destinatario, l’Ufficio ha del tutto omesso di dedurre e di allegare il documento attestante l’avvenuta ricezione.