IMPOSTA SOGGIORNO – Albergatore – Agente contabile e responsabile di imposta – Corte Conti Calabria – Sentenza 195 del 11/6/2021

Soltanto successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 il gestore di una struttura ricettiva non riveste più la qualifica di agente contabile, bensì di responsabile di imposta, con la conseguenza che permane la qualifica di agente contabile per gli esercizi finanziari e per le somme riscosse anteriormente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

RIFIUTI – TARSU – Rimessa pubblica/Garage – Tassabilità – Condizioni – Cassazione – Ordinanza 18123 del 24/6/2021

La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all’esenzione dalla TARSU dell’area coperta destinata ad “autorimessa pubblica”, in forza della sola allegazione di parte circa la equiparabilità di detta destinazione a quella dei “box -locali di sgombero”, superando attraverso l’art. 7, co. 5, d.lgs. n. 546 del 1992, l’esercizio legittimo, da parte del Comune, della discrezionalità riservata dalla legge all’ente impositore, nella fissazione delle tariffe, e comunque nel proporre per gli immobili di cui sopra un sostanzialmente identico trattamento tariffario, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte (Cass. n. 17622/2016, 17623/2016 e 1711/2017) e, quindi, va cassata.

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IMU – Abitazione principale – Esenzione – Condizioni e requisiti

Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.

IMU – Immobile occupato abusivamente da coniuge separato non assegnatario – Cassazione – Ordinanza 17412 del 17/6/2021

Va altresì premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo. ( da ultimo Cass 7395/19).