IMPOSTA PUBBLICITA’ – Distributori carburanti – Fascioni – Modalità di applicazione – Cassazione – Ordinanza 17623 del 21/6/2021
Questa Corte ha ritenuto, in via generale, che, se l’impianto pubblicitario si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta, e oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione del messaggio, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua superficie è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie (così Cass., Sez. 5, n. 4908 del 07/03/2005; conf. Cass., Sez. 5, n. 1632 del 25/01/2008; Cass., Sez. 5, n. 4399 del 21/02/2008; • Cass., Sez. 5, n. 23023 del 30/10/2009; v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 26727 del 22/12/2016).
ICI – Determinazione Rendita – Va contestata preventivamente ad accertamento del Comune – Sentenza del 14/06/2021 n. 86 – Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1
Va infatti osservato che in tema di ICI, non sono proponibili, avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune, doglianze in relazione alla determinazione della rendita, atteso che le stesse devono essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio). (Cass. Ord. N. 9894/2017 conf. Cass. Ord. N. 8070/2019 e Sent. Cass. N. 16125/2010).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Accertamento – Notifica – Inesistenza a seguito querela di falso – Sentenza del 18/05/2021 n. 4291 – Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 23
La notifica dell’avviso di accertamento che, a seguito di querela di falso, risulti inesistente, è improduttiva di effetti giuridici e giammai può ravvisarsi una sanatoria del vizio rilevato
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – TARSU – Riscossione a mezzo ruolo – Prescrizione – Quinquennale – Cassazione – Ordinanza 17363 del 17/6/2021
“in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcuna decadenza, ma deve essere eseguita nel termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza di ogni singola annualità del tributo, che si struttura come prestazione periodica regolata dall’art. 2948, n. 4), c.c., convertendosi tale termine in quello ordinario decennale solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, che consente l’esperimento dell’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.”