Per l’esenzione IMU degli immobili merce serve la dichiarazione

L’esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, spetta a condizione che entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all’imposta municipale propria, sia presentata apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio. (G.T.).

Riferimenti normativi: d.l. 31 agosto 2013, n. 102l. 28 ottobre 2013, n. 124.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. nn. 21465/20; 15407/2017; 4333/2016; 2925/2013; 5933/2013.

Illustrazione Vettori di Vecteezy

Suolo pubblico – Legittimi i coefficienti tariffari in base a strada e tipologia

TAR CATANZARO SENTENZA 601 DEL 5/4/2022

Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’applicazione di un coefficiente di modifica della tariffa standard (in base alla tipologia di strada e di attività esercitata), prevista dal Regolamento, è pienamente conforme ai criteri per la modifica della tariffa standard fissati dalle norme di legge.

Il comma 824, dell’art. 1, della L. 160/2019 prevede, infatti, che “il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione”.

In aderenza al comma 824 citato, il Regolamento prevede che “la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x metri quadri” (art. 50).

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Diniego illegittimo per occupazione di suolo non prevista dal Regolamento

Le norme del Regolamento che prendono in esame ipotesi specifiche di concessione sono giustificate dalla necessità di prevedere per esse dei criteri peculiari per la quantificazione del relativo canone concessorio. Tali norme non possono, quindi, essere lette come la previsione tassativa ed esaustiva di tutte le ipotesi di concessione comunale astrattamente ammissibili. La semplice mancanza, dunque, all’interno del Regolamento di una specifica ipotesi di concessione per la sosta di veicoli di vigilanza privata non può essere addotta a supporto del diniego dell’istanza di concessione di suolo pubblico.