abitazione principale

prima casa ici

ICI – Abitazione principale – Agevolazione – Si applica alle sole persone fisiche

La disciplina che ha introdotto l’esenzione della prima casa di abitazione dall’ICI a decorrere dal 2008, il d.l. 27 maggio 2008, n. 93, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica. È da escludere, dunque, la sussistenza dei presupposti perché la società ricorrente possa beneficiare dell’agevolazione in oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione.

IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE – Dimora abituale e residenza anagrafica – Necessaria compresenza di entrambi i requisiti

…la norma di riferimento per il caso di specie avrebbe dovuto essere non l’art.8, comma 2, del d.lgs. 504/1992 -a cui la CTR ha fatto riferimento, errando, come norma di esenzione condizionata al requisito della residenza o, in alternativa, della stabile dimora- bensì quella dell’art.13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Rispetto a quest’ultima, si è statuito: “In tema di IMU, l‘esenzione prevista per la casa principale dall’art.13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Sez. 6 -5, ord. n.4166 del 19/02/2020).

IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE – Agevolazione – Residenza anagrafica e dimora abituale – Necessitano

Massima:

L’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, prevede che «Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta, che ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo devono dimorarvi stabilmente, ma risiedervi anche anagraficamente. Trattandosi di norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione (Corte di cassazione sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011; Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 242), non è consentita un’interpretazione che pretenda di estendere l’agevolazione in esame alle ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti comuni. Ciò che consente di usufruire del predetto beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell’immobile per il quale si richiede l’agevolazione, derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale.

Home illustrations by Storyset

In caso di locazione parziale della prima casa non è dovuta l’IMU

Al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 1 del 1994), la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. È quindi possibile affittare parzialmente, non integralmente, l’immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. La locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l’Imu. Peraltro, con sentenza n. 19989 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l’immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

Ai fini IMU non bastano i consumi elettrici bassi per disconoscere l’agevolazione per l’abitazione principale

Il Collegio condivide la decisione dei giudici di prime cure, laddove ha ritenuto non superata la prova presuntiva della residenza anagrafica, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del D. Lgs n. 504/1992 per l’abitazione principale, stante che l’esiguità dei consumi dell’energia elettrica appariva giustificata dallo stile di vita del c o n t r i b u e n t e .