abitazione principale

ICI/IMU – Abitazione principale – Agevolazione – Classamento categoria delle Abitazioni – Necessita – Accatastamento cat. A/10 – Mancato riconoscimento dell’agevolazione – Legittimità

Non compete l’agevolazione Ici/Imu quale abitazione principale, ancorché tale destinazione dell’immobile risulti documentata e provata, se accatastato in categoria A/10 a nulla influendo la circostanza che la legge, nell’ambito delle categorie degli immobili del gruppo A, escluda dall’esenzione solo quelli A/1, A/8, A/9. L’agevolazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale non può estendersi a quelli di categoria A/10 difettando per questi la destinazione abitativa. Il Collegio ha sottolineato l’esigenza di fare riferimento alle caratteristiche catastali dell’unità immobiliare a prescindere dall’effettiva destinazione evidenziando altresì che il contribuente ha diritto al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, incluse quelle relative all’Ici/Imu, solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono.

ICI/IMU – Va provata la “rottura” dell’unione coniugale per l’agevolazione prima casa con coniuge in residenza diversa.

La CTR ha escluso l’agevolazione non perché la moglie del ricorrente si fosse allontanata e vivesse in altro comune (questa circostanza ammette di per sé l’agevolazione quando ciò dipenda dalla rottura dell’unione coniugale ), ma perché , in fatto, ha ritenuto non provata proprio quest’ultima rottura. Infatti, la CTR ha ritenuto che difettasse il presupposto dell’agevolazione perché il coniuge viveva altrove e non era  affatto pacifico che nella casa in questione ci vivesse il Rinaldi con il nucleo  familiare residuo. In tal senso, occorreva che il contribuente fornisse la prova  che l’abitazione costituiva dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi  familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito fosse  riscontrabile solo per il medesimo.

ICI – Non basta la disponibilità dell’immobile per beneficiare dell’esenzione “prima casa”

risulta, pertanto, irrilevante la situazione di disponibilità della cosa che il giudice del gravame ha posto a fondamento delle agevolazioni in discorso, in quanto disgiunta dalla titolarità del diritto di proprietà in capo al contribuente che, nei termini in cui il giudice del gravame ha definito la controversia, finirebbe per usufruire più volte di un’agevolazione che si correla al possesso di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

ICI – Abitazione principale – Detrazione – Residenza anagrafica in Comune diverso – Si applica – Cassazione – Ordinanza 20686 del 20/7/2021

la definizione contenuta nell’art. 8, comma 2, del d. Igs. n. 504/1992, cit. (secondo la quale «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente») prescinde — con evidenza — dal dato formale della residenza anagrafica, e attiene, invece, al dato fattuale dell’effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente;

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IMU – Abitazione principale – Esenzione – Condizioni e requisiti

Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.