abusivismo pubblicitario

PUBBLICITA’ – Autorizzazioni – Irregolarità fiscale – Decadenza – Legittimità

la decadenza dall’autorizzazione edilizia può conseguire non solo a cagione del mancato pagamento del canone di concessione di suolo pubblico ma anche a causa di reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell’atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento. Pertanto, in disparte ogni considerazione sulla sussumibilità del mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità nell’ambito di applicazione dell’art. 14 del regolamento o di altra fattispecie estintiva dell’autorizzazione edilizia (non oggetto della censura in esame), l’inadempimento dell’obbligo fiscale precede l’avviso di accertamento, non rilevando la data di quest’ultimo e la sua definitività.

PUBBLICITA’ – Sanzioni Cds – Cassazione Ordinanza n.4424 del 23/2/2018 – Abusivo – Solidarietà passiva

Ora, nel caso in esame, accertato l’esistenza del cartello pubblicitario e l’assenza di autorizzazione (del resto mai contestata dalla società Denny Rose spa), nonché valutato che il contenuto pubblicitario tornava a beneficio della società Denny Rose spa, era ragionevole presumere che la stessa società fosse, comunque, corresponsabile con il materiale installatore del manifesto pubblicitario, giusta la normativa di cui all’ art. 197 CdS. I dati e le circostanze di fatto erano sufficienti, dunque, ad acclarare la responsabilità (se non esclusiva, solidale) della società Denny Rose spa in ordine all’apposizione del cartello oggetto di causa e, pertanto, l’Amministrazione aveva assolto l’onere della prova relativa all’imputazione del comportamento sanzionato Era,
invece, onere della società Denny Rose di dimostrare che il fatto -certo, l’affissione, non autorizzata, di un cartello pubblicitario che la riguardava direttamente, si era verificato senza la sua volontà e/o, comunque, contro la sua volontà.

PUBBLICITA’ – Impianti abusivi – Omessa vigilanza – Danno erariale – E’ configurabile – Corte dei Conti – Abruzzo – Sentenza n. 50 del 4/5/2017

A fronte di una sistematica disattenzione nella gestione del fenomeno della pubblicità abusiva, sia sotto il profilo autorizzativo/concessorio, che sotto quello fiscale e sanzionatorio, da cui emergono mancati introiti da sanzioni amministrative, imposta di bollo, diritti di istruttoria e segreteria, scatta un pregiudizio patrimoniale nei confronti dell’Ente tale da configurare precise responsabilità amministrative per i funzionari e per gli amministratori.

L’ omessa adozione di iniziative volte a contrastare e a rimuovere il fenomeno dell’abusivismo pubblicitario, desumibile anche dal non aver assunto provvedimenti quali diffide, sanzioni, rimozioni coattive o inviti alla regolarizzazione, finisce poi con l’ingenerare un negativo impatto estetico dell’impiantistica abusiva sull’assetto urbano.

In tale contesto, risultando ignorate le disposizioni e le prescrizioni di cui al Codice della strada per la collocazione degli impianti, si pongono inoltre serie criticità e pericoli anche in ordine alla sicurezza della circolazione stradale.

Non può essere invocato ad esimente, nel periodo contestato, il rilievo dell’intervenuto incremento del gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità dipendendo, quest’ultimo, da fattori diversi. Viene tra l’altro rievato anche che la dichiarazione presentata ai comuni ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sostituisce l’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice e che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere ricompresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di inizio attività.