Sta di fatto che, come pure evidenziato dal controricorrente, Antonio Casilli ha ricevuto l’atto impositivo, del quale era destinatario, nel proprio domicilio e nella qualità, all’epoca posseduta, di amministratore giudiziario della società, sicché l’attestazione dell’ufficiale postale circa la persona cui l’atto medesimo è stato consegnato è sufficiente per il perfezionamento della notificazione, atteso che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione ha provveduto ad apporre la propria firma, cosa che esclude qualsivoglia rilievo alla dedotta erronea indicazione della iniziale del nome proprio del ricevente. Infatti, ove anche manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708/2011; n. 6395/2014; n. 20918/2016).
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