accertamento e riscossione

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Domicilio fiscale – Prova – Tribunale Alessandria – Sentenza 28/1/2021

In secondo luogo, la prova della nullità compete al ricorrente, trattandosi di un fatto impeditivo dell’efficacia della cartella di pagamento che egli deduce e che quindi deve provare. Al riguardo, la convenuta ha prodotto visura dell’Agenzia delle Entrate da cui risulta che l’appellante ha domicilio fiscale in Via xxx, con decorrenza dal 23/9/2016. L’appellante, invece, non ha prodotto, né in primo grado né in questa sede, la prova del fatto che il suo domicilio fiscale non fosse in Provincia di xxx. Infattui, egli ha prodotto unicamente un certificato storico di residenza rilasciato dalla Città di xxx il 23/12/2016, mentre la cartella in esame è stata emessa il 24.9.20188. Non è noto se egli abbia spostato la sua residenza nel periodo successivo e quindi, come correttuamente osservato dal primo giudice, manca la prova del fatto che al momento dell’emissione della cartella il domicilio fiscale dello XX fosse in Comune non compreso nella competenza dell’Ufficio Territoriale di xxxx.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – TRIBUTI IN GENERE – Sanzioni – Cumulo e Recidiva – Distinzione – Cassazione – Sentenza 11833 del 18/6/2020

Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.

Illustrazione Vettori di Vecteezy

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 13144 del 16/5/2019 – Ingiunzione di pagamento – Impugnabile solo per vizi propri

” L’ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d’accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla «cartella dopo avviso» e si esaurisce nell’intimazione a xxxx di pagare la somma dovuta in base all’avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio ( cfr Cass. 19204/06).

L’ingiunzione di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del xxxx afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all’individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l’avviso di accertamento.”

CONFORMI:

Giustizia Vettori di Vecteezy

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Verbale di pubblico ufficiale – Insuperabile valore probatorio in caso di mancata querela di falso – Cassazione – Ordinanza 1354 del 18/1/2019

E tale conclusione – incentrata sulla inidoneità della contestazione probatoria mossa dalla società contribuente, in quanto non tradottasi nella proposizione di querela di falso – attesta che il giudice di appello ha esaminato il punto fondamentale di causa, dando sintetica ma congrua motivazione delle fonti del proprio convincimento; appunto nel senso della  intangibilità dell’efficacia probatoria attribuibile al verbale dei vigili urbani, in quanto non fatto oggetto della necessaria querela di falso. Va detto che si tratta di motivazione di totale conferma di quanto aveva già ritenuto il giudice di primo grado, secondo cui “per quel che concerne il numero e la superficie dei mezzi, l’avviso di accertamento non merita censura in quanto basato sulla rilevazione dei VVUU che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è in grado di infirmare”.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Ravvedimento operoso parziale – Inammissibile – Cassazione – Sentenza 22330 del 13/9/2018

Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che «in tema di sanzioni amministrative per , violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 19017 del 24/09/2015)