PUBBLICITA’/AFFISSIONI – Tribunale Bologna – Sentenza 1861 del 28/8/2019 – Esposizioni abusive – Committente e coobbligato
“L’estensione della responsabilità per l’infrazione al committente pubblicitario è pienamente coerente con i principi che regolano la contestazione dell’illecito amministrativo e con quelli che, in particolare, si applicano alle violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del D.Lgs. 507/93.Quest’ultimo, nel caso delle violazioni di norme regolamentari comunali in tema di pubbliche affissioni, all’art. 24, comma 2, stabilisce che la sanzione si applichi con la notifica del verbale agli «interessati », correttamente non identificandoli con i soli materiali autori della violazione (Cass. 3630/04).Negli stessi termini si esprime parimenti l’art. 14 L. 689/81 che esige, infatti, che la violazione, quando possibile, sia contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido o, altrimenti, che gli estremi della violazione siano notificati agli «interessati» residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall’accertamento.Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’imputazione della responsabilità pe r le affissioni non autorizzate in capo al committente pubblicitario discende dalla «proprietà del mezzo usato per la commissione della infrazione», e dal « rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse ovvero gli scopi » del coobligato, ossia del committente del messaggio pubblicitario (Cass. 1040/12; 15000/06; Trib. Bologna 1777/14 prodotta sub DOC.IV faSC. Comune di Bologna ).