area edificabile

tributi locali

Determinazione del valore venale di un’area edificabile ai fini IMU/ICI

La corretta tassazione ICI/IMU di un’area fabbricabile è prioritariamente incentrata sulla corretta individuazione dello specifico valore venale del terreno, nel senso che il prelievo tributario sarà compatibile al principio di capacità contributiva solo quanto la base imponibile sarà pari all’effettivo valore venale del terreno, valutato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DLgs. n.504/1992, quindi alla luce della sua reale potenzialità edificatoria o di altro utilizzo ammesso. Non tutte le aree fabbricabili hanno lo stesso valore venale; l’astratta edificabilità di un terreno non comporta ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic et simpliciter ad un terreno che può essere immediatamente edificato senza vincoli. Usando le parole della Suprema Corte, “l’equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi “non inedificabili”, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore. Pertanto, “se i criteri di calcolo vengono applicati correttamente, il contribuente subirà un prelievo che non sarà mai superiore a quello giustificato dal reale valore del bene posseduto” . Per tassare un terreno astrattamente edificabile nel rispetto del principio di capacità contributiva, risulta necessario quindi, individuare in concreto l’esatto valore venale (di mercato) di quel terreno in quel determinato anno d’imposta.

 

IMU – Terreno non più edificabile – Procedimento compensativo con assegnazione al proprietario di un quid volumetrico da spendere su altra area – Assenza di presupposto – Sentenza del 02/09/2021 n. 3992 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 2

Non sussistono i presupposti per legittimare la richiesta dell’Imu in relazione ad un’area, prima edificabile e poi assoggettata con legge regionale ad un vincolo di inedificabilita’ assoluta, ove inserita nel programma di cd. compensazione urbanistica adottato, nel caso di specie, dal Comune si Roma, ancorché il procedimento compensatorio, caratterizzato per di più dai tempi incerti per la sua definizione, non risulti concluso non essendo stata specificamente individuata ed assegnata al proprietario la cd. area di atterraggio, ossia l’area sulla quale deve essere trasferita l’edificabilita’ gia’ cessata sull’area di cd. decollo. La CTR ha rigettato la pretesa del Comune di Roma che sosteneva la legittimità dell’imposizione nel periodo (c.d. di “volo”), successivo all”apposizione del vincolo
assoluto sull’area originaria e successivo alla fase di “decollo”, costituita dall’assegnazione del titolo volumetrico indennitario, ma antecedente alla certa individuazione ed assegnazione dell’area di sfruttamento compensativo, c.d.fase di “atterraggio“.