aree portuali

Il Comune è privo del potere impositivo ai fini TARI per le aree dove è stata istituita l’Autorità Portuale

L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale, da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale, rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Pertanto, nelle zone portuali in cui sia stata istituita l’Autorità Portuale, i Comuni sono privi di ogni potere impositivo. Per converso, nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerge la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana.

SULL’ARGOMENTO:

 

ICI/IMU – Aree portuali – Concessionario – Immobili – Imponibilità – Sentenza del 21/06/2021 n.96 – Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1

La Corte ha evidenziato come risultava dirimente nel caso specifico l’oggettivo sfruttamento economico reddituale degli immobili da parte delle società concessionarie…Di conseguenza, essendo definitive le rendite degli immobili sulle quali è stata calcolata l’imposta ICI da parte del Comune  legittimo è l’avviso di accertamento irrogato e notificato.

TARI – Porti – Aree di manovra – Tassabilità – Sentenza del 26/04/2021 n. 3582 – Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 19

Nella fattispecie e con riferimento alle aree portuali adibite a pontile ed utilizzate dai natanti di linea, non vi è dubbio che, in linea di principio, dette superfici non possono essere sottratte a tassazione in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti.

Infatti le banchine portuali sono aree scoperte operative esterne, e, in quanto tali, aree indispensabili sia per accedere ai mezzi natanti che per consentire le manovre di attracco delle unità di navigazione e l’evidente e innegabile presenza umana costituisce quindi idoneo presupposto per la produzione dei rifiuti.

ICI/IMU – Aree portuali scoperte – Soggette ad imposta – Cassazione – Ordinanza 20259 del 22/8/2017

Secondo l’orientamento di questa Corte ” (…)..Al riguardo, la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a).(…)”(Cass.n. 7651/06). Ric. 2016 n. 12570 sez. MT – ud. 08-06-2017 -2- Secondo l’insegnamento di questa Corte, appare evidente, pertanto, la natura privata, esercitata in forma concorrenziale dell’attività dei concessionari dei beni demaniali portuali, per la quale essi sono assoggettabili al pagamento dei tributi anche in tema di ICI, per l’utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero svolgere la propria attività commerciale.