autorizzazione impianti pubblicitari

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PUBBLICITA’ – Diniego solo a seguito di istruttoria e adeguata motivazione

Per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, “Ai sensi dell’ art. 3, comma 1, l. 241 del 1990, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall’autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/04/2020, n. 2296; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 13/06/2017, n. 398).

 

La P.A. deve sempre esprimersi sull’ istanza per gli impianti pubblicitari

La circostanza che l’iter procedimentale sia in corso, ancorché in uno stato avanzato, non è completamente satisfattiva dell’interesse attivato dal privato ricorrente, così che il ricorso avverso il silenzio deve essere accolto.

Come noto, infatti, la funzione di detta azione è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (così Cons. Stato, sez. VI., 17 dicembre 2013, n. 6037, cfr. pure Tar Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2017, n.12204).

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L’assenza del Piano Generale Impianti Pubblicitari non legittima il diniego

la mancanza degli strumenti regolatori non è ragione sufficiente per negare l’autorizzazione all’istallazione dei cartelli pubblicitari di cui si discute giacché, nelle more della relativa approvazione, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere compresso il diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito (cfr. anche: ordinanza di questo T.a.r. n. 73/2019); inoltre, il concorrente interesse pubblico può essere tutelato attraverso il rilascio di un’autorizzazione temporanea, risolutivamente condizionata all’adozione della suddetta regolamentazione generale e alla verifica di conformità degli impianti stessi alla sopravvenuta disciplina.

I diritti di istruttoria devono essere legati alla complessità della pratica

Come si è osservato, l’ordinamento non consente agli enti locali di determinare liberamente la quantificazione dei diritti di istruttoria i quali, invece, vanno stabiliti, nel loro preciso ammontare, in relazione alla specifica tipologia di atto e soprattutto alla complessità dell’attività istruttoria normalmente richiesta per il suo rilascio. Il rispetto del principio di proporzionalità, che governa l’esercizio del potere discrezionale limitativo della sfera giuridica del destinatario, avrebbe richiesto di stabilire tariffe per i diritti di segreteria collegate e parametrate alla reale difficoltà dell’attività istruttoria effettuata per esaminare tutta la documentazione posta a base dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad apporre pannelli pubblicitari su cantieri o ponteggi edili.

Impianti pubblicitari – Autorizzazioni “Silenzio-assenso” – Esclusione

Non ignora la Corte come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che (Cass.n.18565/2017) è esclusa l’applicabilità dell’istituto del silenzioassenso in ordine all’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e l’incolumità di persone e cose, esigenze che sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l’ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del rinnovo, tutti i presupposti che consentivano l’installazione dell’impianto pubblicitario.

IN ARGOMENTO:

CANONE UNICO – Mezzi pubblicitari – Autorizzazione – Non vige il “silenzio assenso”