autorizzazione impianti pubblicitari

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IMPIANTI PUBBLICITARI – Non si forma il silenzio-assenso se l’istanza è incompleta

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, costituisce principio generale consolidato in materia che “per la formazione dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso è sufficiente il decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza senza una risposta dell’amministrazione solo se l’istanza sia assistita da tutte le condizioni e dai presupposti richiesti dalla legge per poter essere accolta <<Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 876>>. (…) In conclusione, il decorso del termine per il silenzio-assenso si ha solo qualora la domanda sia assistita da tutti i presupposti, di fatto e di diritto, perché l’Amministrazione possa provvedere, dal momento che esso si pone come co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria, al solo fine di colmare l’inerzia della p.a.” (Cons. St., sez. V, n. 428/2019).

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Il mezzo pubblicitario di rilevanti dimensioni sul tetto dell’edificio non è insegna di esercizio

Il Collegio ritiene, in definitiva, condivisibile la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che si è espressa nel senso che la collocazione dell’insegna sul tetto dell’edificio ne connoti proprio il suo carattere di impianto pubblicitario, escludendo quello di insegna di esercizio: “su una parte del tetto dell’impresa stessa. Detta collocazione, infatti, lascia intendere che non si tratti “di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale (in quanto atta a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa), bensì di elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell’attività imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario…” (cfr. CDS_200703782_SE-1)…” (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2017, n. 2129; nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV 23.10.2017 n. 4867). Analogamente per quanto concerne le dimensioni dell’insegna. Il Consiglio di Stato ha posto, infatti, l’accento anche su tale elemento affermando che…

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Le morosità fiscali pregiudicano il rilascio dell’autorizzazione pubblicitaria

Ne deriva un quadro di misure che non possono essere qualificate come introduttive di sanzioni in senso stretto, ma volte ad escludere la possibilità di ottenere un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del  richiedente, quando lo stesso si trovi ad essere debitore del Comune in relazione a tributi e canoni. E che non di sanzioni si tratti è dimostrato dal fatto che la condizione di inadempienza può essere sanata nel corso del procedimento, così rimuovendo l’ostacolo al rilascio dell’autorizzazione

IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI – Provvedimento di rimozione – Impugnabile solo davanti al giudice ordinario

Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981 (oggi, artt. 6 e 7, d. lgs. n. 150/2011), irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870).

Sulla sede dell’attività sono autorizzabili più INSEGNE DI ESERCIZIO

Consiglio_Di_Stato_Sentenza_6916_14_10_2021

non è individuabile una base normativa di un divieto di installazione su edificio aziendale di più insegne di esercizio e diun automatismo ostativo per insegne di esercizio ulteriori rispetto alla prima. Un tale effetto troverebbe “smentita, sia pure a fini tributari” nell’art. 2-bis co.6 del d.l. n. 13/2002, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 75/2002, il cui ultimo periodo prevede una forma di esenzione dal canone in caso di pluralità di insegne: infatti, “in coerenza con il dato normativo, non è peraltro corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l’attività di impresa, tipica dell’insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell’impresa” (Cons. Stato, 29 marzo 2021, n.2587).