autorizzazioni

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PUBBLICITA’ – Diniego solo a seguito di istruttoria e adeguata motivazione

Per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, “Ai sensi dell’ art. 3, comma 1, l. 241 del 1990, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall’autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/04/2020, n. 2296; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 13/06/2017, n. 398).

 

Senza regolamenti occupazione di suolo implicita nell’autorizzazione pubblicitaria

Le disposizioni normative richiamate delineano un unico procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari (insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose) nell’ambito del quale l’amministrazione competente accerta la compatibilità dell’iniziativa privata con gli interessi pubblici coinvolti quali definiti dal codice della strada e in ragione degli ulteriori vincoli e limitazioni preventivamente individuati in atti regolamentari o di pianificazione, anche eventualmente connessi all’occupazione di suolo pubblico che l’impianto pubblicitario collocato su pubbliche strade comporta.

Qualora, invece, gli atti normativi secondari – che nel singolo Comune disciplinano la materia dell’attività pubblicitaria – nessun vincolo o limitazione prevedano per la concessione dell’occupazione del suolo pubblico, detta facoltà (di occupare) è implicitamente consentita in conseguenza dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, per l’ineludibile collegamento al suolo dell’impianto autorizzato.

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CANONE UNICO – Pubblicità – Autorizzazione – Rinnovo – Diniego nelle more di gara – Illegittimità – TAR FI – Sentenza 833 del 1/6/2021

Il rinvio generico allo svolgimento di procedura di evidenza pubblica allo stato non deliberata né indetta viene addotto come ragione ostativa al rinnovo dell’autorizzazione, traducendosi così in una inammissibile condizione meramente potestativa del Comune di decidere sul quando indire la procedura a evidenza pubblica, inammissibile in quanto vanifica la libertà di iniziativa economica del privato sine die, difettando concretezza e certezza dei termini nel manifestato intendimento di indizione della gara posta come propedeutica al rilascio delle autorizzazioni (TAR Toscana, III, 21.7.2017, n. 939; TAR Lazio, Roma, II, 26.6.2014, n. 6778)