autostrade

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TOSAP dovuta per i viadotti autostradali – CTR Toscana – Sentenza 1034 del 24/9/2021

TOSAP dovuta in caso di lavori in concessione pubblica

E’ soggetta al pagamento della TOSAP l’occupazione di suolo pubblico effettuata da una impresa che realizza l’opera in forza di una concessione conferita dallo Stato. A tale conclusione sono giunti i giudici toscani nel pronunciarsi sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia in merito al pagamento della TOSAP per occupazione di alcune strade comunali. Sulla scorta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in una fattispecie analoga (Cass. n. 20974/2020), i giudici toscani hanno concluso che, nel caso in esame, il suolo occupato era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

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COSAP – Autostrade – Viadotti – Esenzione – Non dovuta – Riduzioni – Non si applicano – Cassazione – Sentenza 16395 del 10/6/2021

sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019).

RASSEGNA SULL’ARGOMENTO:

TOSAP/COSAP – Cassazione – Ordinanze 1963/1964 del 25/7/2018 – Autostrade – Esenzione – Non spetta

 

 

 

TOSAP – Autostrade – Nessuna esenzione – CTR PIEMONTE – Sentenza 16/2 del 14/1/2021

La TOSAP è dovuta anche dalle società concessionarie dello Stato per l’occupazione di spazio pubblico mediante impianti adibiti ai fini pubblicistici. In base a tale principio, recentemente ribadito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 19693/2018, la CTR torinese ha accolto la tesi dell’Ufficio e respinto l’appello della società concessionaria dello Stato per la costruzione e gestione delle autostrade. Si legge, infatti, nell’ordinanza citata che “le finalità pubblicistiche cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell’attività d’impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade”.

RASSEGNA SULL’ARGOMENTO:

TOSAP/COSAP – Viadotti Autostradali – Esenzione – Non spetta – Cassazione – Ordinanze 1963/1964 del 25/7/2018

Parte ricorrente, anche attraverso la memoria, sollecita la revisione del suddetto orientamento, ma le considerazioni addotte non appaiono all’uopo convincenti. Quelle che tendono a ricondurre l’occupazione allo Stato risultano, infatti, non in linea in primo luogo con la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (cfr., tra le molte, più di recente, Civile Sent. Sez. 5 Num. 8869 Anno 2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2014, presupposto interpretativo condiviso da ultimo anche da Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l’interpretazione di questa Corte dell’art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l’esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass. sez. 5, 6 agosto 2009, n. 18041), nel caso di specie non risultando quindi pertinenti i richiami di parte ricorrente alla giurisprudenza che riconduce allo Stato l’occupazione quale ente appaltante delle opere di realizzazione autostradale. Non può, peraltro, condividersi la configurazione della Società Autostrade unicamente come longa manus dell’ente concedente, nel caso di specie l’Anas, inteso dalla ricorrente come ente riconducibile allo Stato soprattutto in relazione alla sua natura giuridica di Amministrazione autonoma al tempo dell’affidamento delle opere in concessione, non potendo invero non condividersi quanto specificamente evidenziato nelle succitate pronunce del 2017 di questa Corte riguardo al fatto che la Società Autostrade, titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, ne ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione.

CONFORMI: