Nessuna notifica senza la raccomandata che comunica la giacenza – Non basta avviso nella cassetta postale
L’art. 1, comma 161, della legge 269/2006 nell’autorizzare gli enti locali a notificare i tributi di propria competenza anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno non esclude affatto la necessità di assicurare quelle garanzie di certezza e conoscenza da parte del contribuente, previste dall’ordinamento per gli accertamenti tributari per cui, in caso di irreperibilità relativa, la notificazione dell’avviso di accertamento, nel caso di specie da parte dell’AMA di Roma, deve avvenire in base all’art 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. con l’invio della seconda raccomandata che avvisi della giacenza dell’accertamento presso la casa comunale. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 60 d.P.R. 600/73; art. 140 c.p.c.