“Ciò posto, è assodato che appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all’ordinario canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). Infatti l’obbligo del pagamento di un canone per l’utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa (Cass. Sez. U., 28/10/2015, n. 21950), dopo che la Corte costituzionale (sent. n. 64 del 2008) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione sulle controversie sul canone in questione (Cass. Sez. U., 26/11/2008, n. 28161).
Allo stesso modo, non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l’ente locale pretenda ulteriormente per la concessione di spazi ed aree per l’installazione di impianti pubblicitari (Cass. Sez. U., 16/04/2009, n. 8994), a mente dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997.
Costituisce, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, jus receptum il principio di diritto secondo cui l’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., nell’attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni od altri corrispettivi, che restano assoggettati al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso.
Ne consegue che le controversie sull’an e sul quantum del canone come corrispettivo della concessione appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione o regolano la stessa (Cass. Sez. U., 04/09/2018, n. 21597). “
Civile Ord. Sez. U Num. 33689 Anno 2018
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