canone unico

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CANONE UNICO – La nuova tariffa “antenne” in vigore dal 31/7/2021

Osserva preliminarmente il Collegio che la novella legislativa di cui all’art. 40 comma 5-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 29/7/2021 n. 108 è stata introdotta con la legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/7/2021 n. 181 ed in vigore dal giorno successivo ossia il 31/7/2021 (cfr. art. 1 comma 8 della legge di conversione).

Detta disposizione ha portata innovativa e, in assenza di un’esplicita previsione normativa al riguardo, è priva di valore retroattivo e non può applicarsi alle fattispecie originatesi prima della sua entrata in vigore. Essa è infatti priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato (cfr. Corte di Cassazione, sez. unite civili 21/1/2021 n. 2061) non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, né proponendosi la novella di operare un’interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene – in modo appunto innovativo – a introdurre un regime tariffario fisso e predeterminato (pari a 800 €) ancorato al singolo impianto insistente sul territorio, privando gli Enti locali di uno spazio discrezionale al riguardo: l’art. 1 comma 831-bis delinea una disciplina speciale “su misura” per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831.

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Paga il Cosap l’appaltatore delle Ferrovie che occupa piazzale ex demaniale

E quindi anche chi occupi l’area per la realizzazione di opere su appalto del proprietario; l’art.9 del verbale di consegna -verbale che la stessa ricorrente definisce come espressivo di un accordo (“patto”)- secondo cui  ‘amministrazione del demanio avrebbe potuto occupare il piazzale de quo senza corrispettivo, non può operare in favore di un privato subentrato alla amministrazione del demanio nella proprietà del piazzale, quale deroga implicita rispetto ad una sopravvenuta previsione normativa secondaria (ii regolamento COSAP) di applicabilità generale ai privati, e deve al contrario essere ritenuto implicitamente inefficace per sopravvenuto contrasto con quella disposizione;

NON E’ ABUSIVA L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LA QUALE SIA STATO CHIESTO IL RINNOVO

La pretesa del Comune si risolverebbe in una irrazionale limitazione della libertà di impresa dell’esponente, che si è diligentemente attivata per il rinnovo del titolo e alla quale non può essere inibito l’esercizio della propria attività,
oltre a tutto per un tempo non determinato, posto che il termine del procedimento amministrativo di rinnovo non risulta essere perentorio.

CANONE UNICO – Non è abusiva l’esposizione pubblicitaria la cui autorizzazione è in fase di rinnovo – TAR MI – Ordinanza cautelare 455 del 6/5/2021

OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO per pubblici servizi tra TOSAP, COSAP e CANONE UNICO

In un siffatto contesto, – che, come reso esplicito dai dati di regolazione, connota in termini sostanzialmente omogenei i presupposti del titolo costitutivo delle prestazioni in discorso, di natura patrimoniale o tributaria, e massimamente con riferimento alla fattispecie delle occupazioni permanenti (realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto) finalizzate all’erogazione di pubblici servizi o di attività strumentali ai servizi medesimi, già oggetto, come detto, di una disciplina di sostanziale favore, – la disciplina posta dal terzo comma dell’art. 63, cit., deve, in effetti, leggersi alla stregua di un assorbimento nelle prestazioni principali dovute (Cosap o Tosap) di ogni altro canone che, in quanto
previsto per legge in relazione alla «medesima occupazione», – e, quindi, ad omogeni presupposti costitutivi (non incentrati sulla specifica prestazione di servizi), – non può essere richiesto in aumento  di quelle prestazioni che, – così come condivisibilmente emerso nella giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1248, cit.; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071, cit.; Cons. Stato, II, 19 gennaio 2017, n. 120; v. altresì, ex plurimis, Tar Lombardia, 28 settembre 2020, n. 670; Tar Lombardia sez. II, 1 ottobre 2018, n. 927; Tar Lazio, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 387), – operano, dunque, alla stregua di una soglia massima di prelievo con efficacia assorbente; – conclusione, questa, che l’evoluzione della disciplina delle prestazioni in discorso ha, del resto, reso inequivoca, la I. 27 dicembre  2019, n. 160, art. 1, c. 816, avendo previsto che il canone, di nuova istituzione, deve considerarsi sostitutivo, – non solo della Tosap e del Cosap, ma anche, – del «canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province», così che detto canone di nuova istituzione «è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.»

Il Regolamento sul CANONE UNICO non è immediatamente lesivo in assenza di atti applicativi

…l’art. 22 comma 2 prevede una peculiare ipotesi ostativa al rilascio del nuovo titolo concessorio in caso di decadenza del precedente, ma anche in tale ultimo caso la lesività presuppone un atto applicativo…

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