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CANONE UNICO – Pubblicità – Insegne – Permesso di costruire – Non costituisce autorizzazione – TAR NA – Sentenza 5583 del 24/8/2021

Invero, escluso che le insegne pubblicitarie possano installarsi previo rilascio del permesso di costruire che ne suggelli la conformità urbanistica ed edilizia, finiscono con il perdere rilievo anche tutte le questioni correlate alla detta conformità per modo che fondatamente la ricorrente deduce in sostanza che non vi sarebbe alcuna possibilità per società ricorrente di capire il perché le insegne vengano ritenute abusive, inoltre, non vi sarebbe alcun dato in ordine alle insegne, nessuna dichiarazione del Comune circa eventuali non conformità quanto a dimensioni, forma e colore rispetto alle norme paesaggistiche oppure rispetto alle norme del regolamento comunale oppure ancora rispetto alle altre similari attività commerciali, di tal ché il provvedimento impugnato si appalesa in parte de qua come illogico e contraddittorio

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CANONE UNICO – Osap – Concessione – Silenzio-assenso – Inapplicabile – Consiglio di Stato – Sentenza 7564 del 6/11/2019

il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio-assenso, come bene affermato dalla sentenza appellata.

Il subentro nella concessione originaria richiede, invero, un atto di assenso formale a conclusione di un procedimento in cui ha luogo la valutazione della conformità dell’attività del privato richiedente con il pubblico interesse in relazione all’utilizzazione della cosa che sarebbe oggetto di concessione. Non rileva, dunque, la sua appartenenza al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune: Nemmeno hanno qui rilievo le censure dell’appellante di violazione della normativa europea in tema di procedure di evidenza pubblica.

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CANONE UNICO – Pubblicità – Autorizzazione – Rinnovo – Diniego nelle more di gara – Illegittimità – TAR FI – Sentenza 833 del 1/6/2021

Il rinvio generico allo svolgimento di procedura di evidenza pubblica allo stato non deliberata né indetta viene addotto come ragione ostativa al rinnovo dell’autorizzazione, traducendosi così in una inammissibile condizione meramente potestativa del Comune di decidere sul quando indire la procedura a evidenza pubblica, inammissibile in quanto vanifica la libertà di iniziativa economica del privato sine die, difettando concretezza e certezza dei termini nel manifestato intendimento di indizione della gara posta come propedeutica al rilascio delle autorizzazioni (TAR Toscana, III, 21.7.2017, n. 939; TAR Lazio, Roma, II, 26.6.2014, n. 6778)

CANONE UNICO – Osap – Servitù – Costituzione – Inserimento della via nella toponomastica – Insufficienza – TAR RM – sentenza 9125 del 3/8/2021

A tal proposito, secondo la giurisprudenza, l’istituto della dicatio ad patriam è notoriamente connotato da elementi di fatto che denotino un comportamento del proprietario di un bene che lo mette in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l’effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico ovvero attraverso l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all’usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2017 n. 4416; v. anche Consiglio di Stato sez. V 16 gennaio 2017 n. 97; T.A.R. Lazio, sez. II 12 luglio 2016 n. 7967; Cass. Civ., Sez. II, 12 agosto 2002, n. 12167, nonché Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618 e 28 giugno 2004, n. 4778).

insufficiente a tale scopo il mero inserimento della via nella toponomastica (che non ha valore costitutivo di diritti reali o servitù d’uso pubblico sulla strada), posta la condizione fisica dello stato dei luoghi, come emerge dalla cartografia e dalle altre documentazioni versate in giudizio, dalle quali non emerge che lo slargo di proprietà della sig.ra xxx sia soggetto a pubblico transito.

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CANONE UNICO – Pubblicità – Autorizzazione – Limiti dimensionali – Diniego solo se adeguatamente motivato – TAR VE – Sentenza 831 del 29/6/2021

il mero riferimento al “breve tratto stradale”, avulso da ulteriori dati e risultanze istruttorie relativi, in particolare, alla effettiva “lunghezza” del tratto di percorrenza stradale e alla “durata” della contemporanea visibilità di entrambe le insegne da parte dei veicoli transitanti sulle strade considerate, renderebbe obiettivamente incomprensibile il ravvisato potenziale pericolo per la circolazione, risolvendosi in una valutazione irragionevole e, comunque, inattendibile; ciò tenendo altresì conto che i lati sia dell’autostrada che della tangenziale appaiono caratterizzati da alte siepi, interrotte in pochi tratti solo per pochissimi metri rendendo le insegne non necessariamente percepibili da un guidatore concentrato sulla strada antistante.