E’ evidente che anche con riferimento al sottosuolo demaniale destinato ad accedere ai servizi della metropolitana e della funicolare si pone il problema di tutelare e valorizzare il decoro urbano, inteso quale insieme di beni e valori comportamentali della comunità locale e degli operatori economici, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità del patrimonio, sia pubblico che privato, da parte dei cittadini e degli operatori commerciali. A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, anche nelle predette aree è vietato: a) danneggiare, deturpare o porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni od ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico; b) affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell’autorità comunale.
Orbene, dovendosi qualificare le Stazioni di Metrò e Funicolare come beni pubblici demaniali, le aree rientravano nel demanio comunale, con la conseguenza che il Comune, e per esso la concessionaria Elpis s.r.I., ben aveva comunque il potere di sanzionare l’omesso pagamento del canone per la installazione di mezzi pubblicitari.
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