compiuta giacenza

NOTIFICHE per compiuta giacenza solo con prova della ricezione della seconda raccomandata

alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.10012 del 2021, alla stregua dei quali nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall’art. 8 L.n.890 del 1982, ivi incluso l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale,  mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza  effettiva, dell’atto notificando stesso”.

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Nessuna notifica senza la raccomandata che comunica la giacenza – Non basta avviso nella cassetta postale

L’art. 1, comma 161, della legge 269/2006 nell’autorizzare gli enti locali a notificare i tributi di propria competenza anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno non esclude affatto la necessità di assicurare quelle garanzie di certezza e conoscenza da parte del contribuente, previste dall’ordinamento per gli accertamenti tributari per cui, in caso di irreperibilità relativa, la notificazione dell’avviso di accertamento, nel caso di specie da parte dell’AMA di Roma, deve avvenire in base all’art 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. con l’invio della seconda raccomandata che avvisi della giacenza dell’accertamento presso la casa comunale. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 60 d.P.R. 600/73; art. 140 c.p.c.

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ICI – Anche la notifica per “compiuta giacenza” salva prescrizione e decadenza

Infondata è anche la censura di parte ricorrente relativa alla eccepita prescrizione delle somme iscritte a ruolo e decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento, posto che nel caso di specie nessuna prescrizione e decadenza può ritenersi intervenuta, avendo l’ente impositore regolarmente notificato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati così come previsto dall’art. 1, comma 161, legge 27.12.2006 n. 296.

Ringrazio l’ Avvocato Alessandro Gravina per la preziosa segnalazione

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica diretta – Compiuta giacenza – Cassazione – Ordinanza 16183 del 9/6/2021

In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)