Corte dei conti

FINANZA PUBBLICA, CORTE CONTI: ACCRESCERE IL TASSO DI SVILUPPO E RIDURRE GRADUALMENTE IL DEBITO

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Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno reso pubblico il Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica. Il documento riprende i principali temi di finanza pubblica, con un’attenzione ai settori più coinvolti dalla crisi emergenziale e dalle misure adottate dal Governo per farvi fronte, approfondendo gli aspetti relativi a: andamenti e prospettive dell’economia e della finanza pubblica, con particolare attenzione per la dinamica del debito; alla politica fiscale con il dibattito sulla riforma dell’Irpef, su possibili revisioni della tassazione indiretta, riscossione e misure per incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, alla spesa e alle politiche sociali, sui risultati delle misure a sostegno delle imprese e delle scelte di investimento delle amministrazioni territoriali, anche in chiave “green”, come previsto dal PNRR.

Per la Corte “le prospettive di breve e medio termine delineate nel DEF appaiono alla portata del nostro Paese”: infatti, dopo la marcata caduta accusata dall’economia italiana, passata dal +0,3 % di crescita del PIL nel 2019 al – 8,9 % del 2020, le stime del Documento di economia e finanza presentato ad aprile prevedono per l’anno in corso un aumento del 4,5% del PIL con un recupero di quasi la metà del terreno perduto. “La scommessa implicita è sulla crescita potenziale”, scrive la magistratura contabile, che potrà essere significativamente innalzata grazie ai programmati investimenti pubblici, ma che non sarebbe solida e duratura se non facesse leva sul ritorno vigoroso delle iniziative imprenditoriali; infatti, “i dati mostrano che ampi spazi di recupero vi sono anche per gli investimenti privati” grazie agli stimoli del PNRR. Vanno, al riguardo, superate le fragilità che caratterizzano la nostra economia con le attese riforme strutturali e la capacità di fare nuovi investimenti all’insegna della sostenibilità infrastrutturale ed ambientale.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Indisponibilità dell’azione tributaria – Corte Conti Lombardia – Parere 140 del 9/5/2018

“Secondo l’impostazione dottrinaria e giurisprudenziale tradizionale, nel nostro ordinamento vige il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in primo luogo quale corollario del principio di legalità, in connessione quindi alla natura vincolata dell’azione amministrativa in materia tributaria. Tale assunto si fonda sull’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Pertanto, secondo questa impostazione, la necessaria previsione dell’obbligazione tributaria in disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l’Ente impositore, comporta il necessario esercizio, da parte di quest’ultimo, dei poteri conferitigli, senza esercizio alcuno di discrezionalità. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge.”

CONFORME:

TOSAP – Mancata riscossione – Prescrizione – Configura danno erariale – Corte dei Conti Puglia – Sentenza 324 del 26/6/2017

La mancata e tempestiva adozione di procedimenti volti al recupero delle somme dovute a titolo di Tosap, con conseguente prescrizione delle stesse, configura, accertate le colpe gravi,  danno patrimoniale ascrivibile ai Dirigenti dell’Ente.Non coglie nel segno la difesa che invoca l’assenza per ferie del Dirigente nel periodo in cui si sono verificate le occupazioni a fronte delle quali non risuta essere stata corrisposta la Tosap. Sarebbe stato preciso obbligo del Dirigente assicurarsi la continuità dei servizi ed il buon esito delle procedure di competenza.

PUBBLICITA’ – Impianti abusivi – Omessa vigilanza – Danno erariale – E’ configurabile – Corte dei Conti – Abruzzo – Sentenza n. 50 del 4/5/2017

A fronte di una sistematica disattenzione nella gestione del fenomeno della pubblicità abusiva, sia sotto il profilo autorizzativo/concessorio, che sotto quello fiscale e sanzionatorio, da cui emergono mancati introiti da sanzioni amministrative, imposta di bollo, diritti di istruttoria e segreteria, scatta un pregiudizio patrimoniale nei confronti dell’Ente tale da configurare precise responsabilità amministrative per i funzionari e per gli amministratori.

L’ omessa adozione di iniziative volte a contrastare e a rimuovere il fenomeno dell’abusivismo pubblicitario, desumibile anche dal non aver assunto provvedimenti quali diffide, sanzioni, rimozioni coattive o inviti alla regolarizzazione, finisce poi con l’ingenerare un negativo impatto estetico dell’impiantistica abusiva sull’assetto urbano.

In tale contesto, risultando ignorate le disposizioni e le prescrizioni di cui al Codice della strada per la collocazione degli impianti, si pongono inoltre serie criticità e pericoli anche in ordine alla sicurezza della circolazione stradale.

Non può essere invocato ad esimente, nel periodo contestato, il rilievo dell’intervenuto incremento del gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità dipendendo, quest’ultimo, da fattori diversi. Viene tra l’altro rievato anche che la dichiarazione presentata ai comuni ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sostituisce l’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice e che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere ricompresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di inizio attività.