“Al riguardo *** srl , che sul piano dell’onere della prova ha la posizione di attore in senso sostanziale, ha documentato che la misurazione venne effettuata da un proprio addetto e quest’ultimo, nell’effettuare i rilievi sul cantiere, esercitava un potere pubblico certificativo, derivante dalla devoluzione effettuata dal Comune di Frosinone con la concessione dianzi richiamata.
Ne consegue che il valore probatorio di tale accertamento non può ritenersi adeguatamente contestato con la mera produzione di una perizia descrittiva redatta da personale **** (che peraltro indica un’occupazione complessiva di mq 300 , di cui mq 120 sul tratto piazza Fiume e mq 180 sul tratto sito su via Po ,rispetto all’estensione del cantiere rilevata dall’ opposta in 200 mq ).”
CONFORME:
“Quanto alla prova dei presupposti fattuali per la determinazione della misura del dovuto deve osservarsi che il verbale di accertamento avversato costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c, dotato, dunque, con riguardo ai dati direttamente appresi dai tecnici I. mediante sopralluogo sui cantieri e recepiti nel verbale avversato, dell’efficacia di prova legale fino a querela di falso secondo il disposto dell’art. 2700 c.c..
Quanto sopra consente di concludere che l’addetto I. che verificava e certificava la presenza del cantiere e le relative misure (come da schede di rilevazione del 25.11.2014, all.i nn. 9 e 10 alla comparsa di costituzione di I. s.r.l.), presupposti del potere si esazione del canone e sanzionatorio dell’abusiva occupazione poi riscontrata dalla I., esercitava un potere pubblico certificativo. Sicché i dati dimensionali del cantiere recepiti nel verbale di accertamento non sono revocabili in dubbio stante la mancata elevazione di querela di falso.”
Visualizzazioni 2.148