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TOSAP/COSAP – Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna – Sez.4 – Sentenza n. 224 del 29/1/2016 – Aziende erogatrici di servizi pubblici – Soggetto passivo

Con riferimento al difetto di soggettività passiva, anche tale eccezione è infondata ed il rilievo è stato correttamente colto dal primo Giudice. Il titolare della concessione per la gestione delle reti idriche integrate è di fatto H. s.p.a. avendone ricevuto l’affidamento da parte di U. s.p.a. con il contratto di affitto d’azienda nel quale è affermato a pag. 2, punto IV che H. ” è titolare delle concessioni/affidamenti diretti per lo svolgimento dei servizi pubblici afferenti il ciclo idrico integrato nei comuni di […] Longiano[ …]”.
La titolarità della concessione, pertanto, è stata attribuita direttamente alla contribuente da parte dell’U. R. s.p.a. che in qualità di proprietaria degli impianti e delle reti (pag. 2 punto III del contratto) li ha concessi alla contribuente. Nella descritta fattispecie trova perfetta aderenza il disposto dell’art. 39, d.lgs. n. 507/1993 secondo cui – come riportato dalla stessa appellante – “la tassa è dovuta [ …] dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione [ …]”.