ne consegue necessariamente, con specifico riferimento alla fattispecie, che, nell’ipotesi di opera pubblica appaltata dallo Stato – la cui esecuzione comporti l’occupazione, ad es., di demanio comunale o provinciale – l’occupazione medesima deve considerarsi sempre “effettuata dallo Stato” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993. E ciò, sia se si pone l’accento sul rilievo che l’esecuzione dell’opera – quale adempimento dell’obbligo contrattuale – è compiuta dall’appaltatore “per conto dello Stato”; sia se lo si pone sull’altro, secondo cui è lo Stato committente, mediante l’attuazione della c.d. “consegna del lavori” all’appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all’occupazione stessa
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