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TOSAP – Opera pubblica per lo Stato – Esenzione – Cassazione – Sentenza 7197 del 30/5/2000

ne consegue necessariamente, con specifico riferimento alla fattispecie, che, nell’ipotesi di opera pubblica appaltata dallo Stato – la cui esecuzione comporti l’occupazione, ad es., di demanio comunale o provinciale – l’occupazione medesima deve considerarsi sempre “effettuata dallo Stato” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993. E ciò, sia se si pone l’accento sul rilievo che l’esecuzione dell’opera – quale adempimento dell’obbligo contrattuale – è compiuta dall’appaltatore “per conto dello Stato”; sia se lo si pone sull’altro, secondo cui è lo Stato committente, mediante l’attuazione della c.d. “consegna del lavori” all’appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all’occupazione stessa

TOSAP – Occupazione per raccolta firme – Esenzione – Non sussiste – Cassazione – Sentenza 13046 del 24/11/1999

Anche l’occupazione di suolo pubblico con il banchetto per la raccolta firme per i referendum è assoggettabile a Tosap, in assenza  di una esplicita previsione di esonero, a nulla rilevando i principi costituzionali sulla libertà di espressione del pensiero.

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TOSAP – Lavori per conto del Comune – Esenzione – Condizioni e limiti – CASSAZIONE – Sentenza 2782 del 24/3/1999

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che  il  singolo  fa, nell’interesse proprio o di terzi, di un suolo destinato all’uso della generalità; pertanto, deve escludersi l’applicabilità di detto tributo nel solo caso in cui l’occupante sia una impresa  appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale direttamente per conto del  Comune,  sempre che l’occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio  strettamente necessari per il compimento dei lavori (atteso che, in tale ipotesi, l’occupazione del suolo da parte del privato consegue all’obbligo del comune di consegnare all’appaltatore le aree occorrenti per l’esecuzione dell’opera appaltata), e non anche nel caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti per  conto non del Comune, ma di altro e diverso ente (nella specie, le ferrovie dello Stato).