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OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO per pubblici servizi tra TOSAP, COSAP e CANONE UNICO

In un siffatto contesto, – che, come reso esplicito dai dati di regolazione, connota in termini sostanzialmente omogenei i presupposti del titolo costitutivo delle prestazioni in discorso, di natura patrimoniale o tributaria, e massimamente con riferimento alla fattispecie delle occupazioni permanenti (realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto) finalizzate all’erogazione di pubblici servizi o di attività strumentali ai servizi medesimi, già oggetto, come detto, di una disciplina di sostanziale favore, – la disciplina posta dal terzo comma dell’art. 63, cit., deve, in effetti, leggersi alla stregua di un assorbimento nelle prestazioni principali dovute (Cosap o Tosap) di ogni altro canone che, in quanto
previsto per legge in relazione alla «medesima occupazione», – e, quindi, ad omogeni presupposti costitutivi (non incentrati sulla specifica prestazione di servizi), – non può essere richiesto in aumento  di quelle prestazioni che, – così come condivisibilmente emerso nella giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2020, n. 1248, cit.; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071, cit.; Cons. Stato, II, 19 gennaio 2017, n. 120; v. altresì, ex plurimis, Tar Lombardia, 28 settembre 2020, n. 670; Tar Lombardia sez. II, 1 ottobre 2018, n. 927; Tar Lazio, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 387), – operano, dunque, alla stregua di una soglia massima di prelievo con efficacia assorbente; – conclusione, questa, che l’evoluzione della disciplina delle prestazioni in discorso ha, del resto, reso inequivoca, la I. 27 dicembre  2019, n. 160, art. 1, c. 816, avendo previsto che il canone, di nuova istituzione, deve considerarsi sostitutivo, – non solo della Tosap e del Cosap, ma anche, – del «canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province», così che detto canone di nuova istituzione «è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.»

Il rinnovo o il rilascio del passo carraio prescinde dal classamento dell’immobile cui è destinato

In nessun modo, dunque, il rilascio o il rinnovo del varco di accesso appare subordinato alla tipologia di classamento dell’immobile (il quale assumerà, eventualmente, rilevanza nel distinto procedimento di autorizzazione all’esercizio di una determinata attività). Ne deriva che l’aver posto a fondamento del diniego di rinnovo dei ridetti passi carrabili motivazioni afferenti alla diversa questione della possibilità o meno di adibire l’immobile nella disponibilità della ricorrente all’attività di autorimessa pubblica configura una tipica ipotesi di sviamento di potere e determina l’illegittimità del provvedimento così adottato.

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TOSAP dovuta per i viadotti autostradali – CTR Toscana – Sentenza 1034 del 24/9/2021

TOSAP dovuta in caso di lavori in concessione pubblica

E’ soggetta al pagamento della TOSAP l’occupazione di suolo pubblico effettuata da una impresa che realizza l’opera in forza di una concessione conferita dallo Stato. A tale conclusione sono giunti i giudici toscani nel pronunciarsi sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia in merito al pagamento della TOSAP per occupazione di alcune strade comunali. Sulla scorta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in una fattispecie analoga (Cass. n. 20974/2020), i giudici toscani hanno concluso che, nel caso in esame, il suolo occupato era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

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CANONE UNICO – Osap – Concessione – Silenzio-assenso – Inapplicabile – Consiglio di Stato – Sentenza 7564 del 6/11/2019

il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio-assenso, come bene affermato dalla sentenza appellata.

Il subentro nella concessione originaria richiede, invero, un atto di assenso formale a conclusione di un procedimento in cui ha luogo la valutazione della conformità dell’attività del privato richiedente con il pubblico interesse in relazione all’utilizzazione della cosa che sarebbe oggetto di concessione. Non rileva, dunque, la sua appartenenza al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune: Nemmeno hanno qui rilievo le censure dell’appellante di violazione della normativa europea in tema di procedure di evidenza pubblica.

CANONE UNICO – Osap – Servitù – Costituzione – Inserimento della via nella toponomastica – Insufficienza – TAR RM – sentenza 9125 del 3/8/2021

A tal proposito, secondo la giurisprudenza, l’istituto della dicatio ad patriam è notoriamente connotato da elementi di fatto che denotino un comportamento del proprietario di un bene che lo mette in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l’effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico ovvero attraverso l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all’usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2017 n. 4416; v. anche Consiglio di Stato sez. V 16 gennaio 2017 n. 97; T.A.R. Lazio, sez. II 12 luglio 2016 n. 7967; Cass. Civ., Sez. II, 12 agosto 2002, n. 12167, nonché Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618 e 28 giugno 2004, n. 4778).

insufficiente a tale scopo il mero inserimento della via nella toponomastica (che non ha valore costitutivo di diritti reali o servitù d’uso pubblico sulla strada), posta la condizione fisica dello stato dei luoghi, come emerge dalla cartografia e dalle altre documentazioni versate in giudizio, dalle quali non emerge che lo slargo di proprietà della sig.ra xxx sia soggetto a pubblico transito.