cosap

COSAP – Difformità – Pagamenti da considerare – Tribunale Milano – Sez.I – Sentenza 14/7/2020

“Ne consegue che, potendosi considerare nell’accezione ampia di difformità prevista nel regolamento, l’occupazione abusiva quella occupazione che non rispetta le caratteristiche della occupazione originaria, il canone/indennità richiedibile in sede di avviso conseguente al rilievo di una difformità debba tenere conto anche di quanto originariamente versato in un’ottica unitaria della pretesa creditoria della Amministrazione. Ritenere viceversa che il canone, una volta effettivamente versato per l’annualità in relazione alla quale venga rideterminata l’indennità per l’occupazione abusiva, sia corrispettivo del tutto differente dal canone poi applicato in sede di avviso di liquidazione per l’occupazione difforme porterebbe ad una indebita duplicazione delle somme incamerate dalla Amministrazione per lo stesso titolo occupativo.”

 

 

 

COSAP – Ingiunzione fiscale – Funzione – Legittimità – Tribunale Milano – Sez.I – Sentenza del 11/11/2020

L’ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell’art. 130, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell’imposta per cui, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, l’Amministrazione, che sul piano dell’onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato; ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell’atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall’ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).

canone unico

COSAP – Prescrizione – Decennale – Tribunale Milano – Sez.I – Sentenza del 3/11/2020

“Infine, proprio alla luce della qualificazione della pretesa del Comune di Milano (quale corrispettivo dell’utilizzo abusivo del suolo pubblico), si impone il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3710/2019, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 11026/2014, ha affermato che “del tutto arbitraria si rileva, perché priva di qualsiasi referente logico o normativo l’assimilazione della prescrizione quinquennale alla prescrizione del diritto al canone Osap …. in assenza di un preciso riferimento normativo è esclusa la prescrizione breve (sulla base dell’interpretazione a contrario dell’art. 24 del Regolamento del Comune di Milano)…..il canone Osap, a differenza del canone locatizio, trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi (e non in un unico provvedimento, fonte dell’obbligazione, assimilabile al contratto di locazione)”.
Tanto premesso, non può sostenersi che il termine prescrizionale del credito possa essere quinquennale (come dedotto dalla difesa della società opponente) non solo perché non si tratta di responsabilità extracontrattuale ma anche perché non vi è norma che consenta di fare eccezione alla ordinaria regola della prescrizione decennale.”

COSAP – Passo a raso – Rileva lo stato dei luoghi – Cassazione – Sentenza 25345 del 11/11/2020

Il contribuente richiede ed ottiene una concessione per un’occupazione da realizzarsi con un passo carraio che, nell’atto amministrativo, viene definito “a raso” e pertanto esente da canone. L’Ente impositore, tuttavia, in fase di verifica, accerta la difformità dell’occupazione realizzata qualificandola come abusiva. Ne nasce un contenzioso che, secondo la Suprema Corte, va definito tenendo in rilievo l’effettivo stato dei luoghi interessati dall’occupazione di suolo pubblico.

 

“Tale accertamento di fatto appare necessario per valutare i presupposti dell’imposizione, tenuto conto anche che la definizione contenuta nel titolo concessorio è in contrasto con quanto prospettato nel corso del giudizio dall’ente impositore.”

COSAP – Tribunale Firenze – Sentenza 17/6/2020 – Concessione non decaduta – Canone dovuto

La difesa dell’attrice sostiene però che la concessione in esame, lungi dall’essere transitata dall’originario concessionario alla XX. , dovrebbe intendersi decaduta in conseguenza del (pacifico) mancato pagamento del canone a partire dal 2012, in forza di quanto previsto nel Regolamento Cosap del COMUNE all’art. 15 co. 1 lett. B.
La tesi non coglie nel segno.
Infatti, la citata norma prevede testualmente: “Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nelladecadenza del provvedimento dichiarata dalla Direzione che a suo tempo rilasciò l’atto autorizzatorio, nei seguenti casi: (…) b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte dellaDirezione Risorse Finanziarie”.
È chiaro quindi che la decadenza non opera automaticamente, bensì occorre l’ulteriore requisito dell’apposita dichiarazione da parte del COMUNE.
D’altra parte, tale circostanza è ben chiarita nella già citata comunicazione pervenuta all’attrice nel marzo2016 (doc. 4 COMUNE ), ove è specificata la procedura amministrativa necessaria.In difetto di formale subentro, il COMUNE , sul presupposto del permanere dell’utilizzo del suolo pubblico in godimento ad un soggetto privato (il proprietario dell’immobile sito in via XXX), ha provveduto alla richiesta del relativo corrispettivo.