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COSAP – Tribunale Roma – Sentenza 20977 del 31/10/2019 – Lavori edili urgenti – Esenzione solo per cause di forza maggiore

“Tale ipotesi di esenzione inerisce al caso in cui un immobile venga a deteriorarsi e/o a costituire una situazione di pericolo in relazione ad un evento di forza maggiore (si pensi, ad esempio, ad un evento sismico, ad un esplosione, ad imprevisti ed eccezionali eventi atmosferici, ecc.). La norma di esenzione dal COSAP, di cui all’art. 19 del Regolamento “OSP e COSAP” di Roma Capitale, intende salvaguardare quelle ipotesi eccezionali in cui il cittadino, per una circostanza imprevedibile, si sia trovato ad affrontare un onere ed un’attività imprevista…Né può confondersi, come fa l ‘attrice in riassunzione, il concetto di “urgenza” (cioè a dire “quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione dei lavori” così come previsto dall’art. 11 del regolamento COSAP) con il concetto di “forza maggiore” (cioè a dire una fatto e/o un evento imprevedibile).”

Occupazione abusiva – Accertamento – Omessa notifica verbale – Irrilevanza

“si ritiene infondata l’eccepita omessa notifica del verbale “prodromico” nei termini perentori previsti dall’art. 14 L. 689/1981 e comunque secondo le modalità e termini previsti dal regolamento in materia di OSP di cui alla Del. C.C. 119/2005, atteso che nella fattispecie in esame non è in predicato il procedimento sanzionatorio (di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 14 bis della Delibera C.C. 119/2005) ma una richiesta di pagamento di indennità di occupazione abusiva che non postula alcuna notificazione prodromica del verbale di accertamento, soggiacendo alla sequenza procedimentale di cui ai commi da 6 a 10 dell’art. 14 bis della predetta Delibera e che scaturisce dal rapporto contenente gli estremi dell’occupazione abusiva all’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità, indicato al comma 3. In ogni caso nell’avviso di pagamento opposto è stato espressamente richiamato il verbale di accertamento che è stato compiutamente portato nella sfera di legale conoscenza dell’attore, atteso che risulta per tabulas , dalla documentazione depositata da Roma Capitale, la regolare notifica in data 07.01.2013 dello stesso ex art. 138 c.p.c. nei termini dell’art. 14 bis del regolamento cosap “.

COSAP – Accertamento – Verbale pubblico ufficiale e termini di difesa

“Giova rammentare che il verbale di accertamento, nel quale vengono analiticamente descritte le violazioni personalmente accertate dagli agenti della Polizia Locale, costituisce piena prova delle infrazioni contestate. Infatti, nel giudizio di opposizione all’avviso di pagamento la verità dei fatti direttamente rilevati dall’agente accertatore può essere contestata solo avvalendosi del procedimento di querela di falso, che nel presente giudizio non è stato esperito (Cass, sez. lav. n. 23800/2014), rendendo così incontrovertibili i fatti stessi.

La società opponente presume che vi sia stato da parte degli accertatori un travisamento dell’effettivo svolgersi dei fatti direttamente verificati dagli agenti, le cui questioni sono, come indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, riservate al giudizio di querela di falso; è, invero, ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione, che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso – nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale -la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass. n. 17355/2013 e n. 3705/2013).

Nel caso di specie, la querela di falso non è stata proposta dall’interessata e, quindi, ne deriva che le contestazioni mosse dalla parte attrice sull’accertamento eseguito dalla Polizia Locale in ordine all’area occupata non possano essere accolte. In ogni caso, la documentazione fotografica allegata dall’Ente (doc. n. 3) conferma il contenuto del verbale di accertamento. Del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento dello stato dei luoghi è la documentazione fotografica allegata dall’attrice (doc. n. 4), poiché non si riferisce alla situazione riscontrata dalla Polizia Locale all’atto del sopralluogo del 14-07-2017.”…

COSAP – Occupazione abusiva – Decorrenza – Presunzione – Onere della prova – Tribunale Milano – Sentenza del 4/6/2019

“In ogni caso, la presunzione di occupazione nei trenta giorni antecedenti l’accertamento della violazione prevista dalla disciplina regolamentare può essere superata qualora la parte fornisca elementi tali da far ritenere che effettivamente l’occupazione debba ricondursi al solo momento dell’accertamento. Nel caso di specie, x s.r.l. non ha assolto tale onere probatorio, dal momento che i capitoli di prova per come formulati non consentivano di superare la presunzione di occupazione dell’area. Inoltre, rileva questo giudice che le modalità e l’entità dell’occupazione abusiva accertata, nonché i sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale nei giorni precedenti (doc. n. 5 di parte convenuta) contrastano con l’occasionalità dell’occupazione. Infine, si osserva che è irrilevante la circostanza che, come dichiarato dalla stessa società, nell’ambito dei lavori edili venisse utilizzata una piattaforma della dimensione massima di mq 44 poiché, come emerge dalla documentazione fotografica allegata dal Comune e di logica intuizione, l’area transennata e occupata da cartelli stradali era ben maggiore.

In conclusione, parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la pretesa dell’amministrazione, né a vincere la presunzione di occupazione per trenta giorni.”

 

NEW !!! CONFORME:

(sulle presunzioni iuris tantum o juris et de jure) Sentenza 5774/2019 Tribunale Milano

“Ai sensi dell’art. 2727 c.c., com’è noto, costituiscono presunzione ” le conseguenze che la legge […] trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato “; in tali ipotesi, dunque, è la legge ad attribuire ad un certo fatto valore di prova in ordine ad un fatto ignoto, il quale viene presunto. Le presunzioni legali si distinguono in due categorie: presunzioni relative (o iuris tantum ), le quali ammettono prova contraria; presunzioni assolute (o iuris et de iure ). Anche a voler ritenere la presunzione in esame una presunzione iuris tantum , si osserva che nel caso in esame essa non è vinta da prova contraria, posto che le dichiarazioni scritte rese da persone informate sui fatti, allegate in primo grado dal ricorrente, non appaiono dirimenti, nulla deducendo in ordine alla pregressa occupazione del suolo nei giorni precedenti con auto in riparazione diverse da quella verificata; la presunzione applicata appare, per contro , corroborata in fatto dalla circostanza, allegata dal Comune appellato e non contestata ex adverso , che il Comando di Polizia Locale avesse ricevuto nel corso degli anni reiterate segnalazioni di occupazione abusiva proprio del marciapiede antistante l’autofficina ad opera dell ‘appellante xxxx . Deve dunque condividersi il calcolo dell’indennità operato dal Comune, con conseguente rigetto anche del secondo motivo di impugnazione.”

 

COSAP/TOSAP – Cassazione – Sentenza 11550 del 2/5/2019 – Rai Way – Canone in misura fissa

“La forfetizzazione di cui alla lettera f), comma l, che si riferisce all’ipotesi speciale delle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con l’introduzione del criterio del numero di utenti, sottende un riferimento, implicito ma necessario, all’esistenza di una relazione di servizio tra l’occupazione dello spazio pubblico e la fornitura del servizio ai singoli utenti.

Si tratta di un criterio forfettario che permette di prescindere, per ragioni intuitivamente semplificatorie, dall’onerosissimo calcolo analitico della lunghezza dei cavi, sostituendolo con un valore, quello degli utenti serviti, più facilmente conteggiabile, ma ascrivibile alla stessa logica; se l’azienda fornitrice deve servire un certo numero di utenti, raggiungendoli con i suoi cavi, presumibilmente occuperà uno spazio pubblico corrispondente.

Tale criterio non ha invece alcuna base logica se non vi è contatto diretto fra l’azienda e gli utenti, che non vengono affatto raggiunti dai cavi siti nello spazio pubblico e se addirittura non vi è alcun rapporto fra l’azienda e gli utenti, come nella fattispecie.”

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